La Regione Toscana in attuazione delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), ha pubblicato la Legge Regionale 31 maggio 2006, n. 20
"Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".
I 29 articoli della Legge hanno come oggetto la tutela delle acque
attraverso disposizioni relative:
- alla attribuzione delle competenze ed alla definizione delle
procedure autorizzative;
- alle varie tipologie delle acque (meteoriche, di lavaggio, di
restituzione, di miniera, reflue, per uso utilizzazione
agronomica);
- agli allacciamenti e agli scaricatori di piena nelle pubbliche
fognature;
- al coordinamento degli strumenti di pianificazione;
- alla qualità ambientale ed ai limiti di emissione.
A tal scopo vengono così definite le tipologie:
- delle acque meteoriche dilavanti (AMD), contaminate o non
(AMDC/AMDNC) e di prima pioggia (AMDPP), in modo molto
dettagliato;
- le acque reflue domestiche, industriali e urbane, classificando
le prime quelle proveniente da "insediamenti di tipo residenziale e
da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da
attività domestiche" senza ulteriori indicazione di limiti di
"abitante equivalente";
- degli ambiti, quali agglomerati, insediamenti, stabilimenti e
aree pubbliche (strade, piazzali, ecc.);
- delle fognature (mista, pubblica e separata), dei componenti e
degli impianti di depurazione.
Destinatari della Legge non sono solo i privati o le attività
produttive, ma anche tutti gli operatori pubblici interessati al
fine di regimentare il patrimonio "acqua" per le molteplici usi e
destinazioni.
Sovrintendono con specifiche mansioni previste dalla Legge i
seguenti Enti territoriali:
- Comune;
- Provincia;
- AATO (Autorità di Ambito Territoriale Ottimale del servizio
idrico integrato);
- Gestori.
L'entrata in vigore della Legge abroga da subito alcune norme
pregresse in materia, quali:
- la legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti
civili che non recapitano in pubbliche fognature);
- la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico
di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1
dicembre 1998, n. 88).
Prevedendone comunque una parziale validità "per quanto conforme"
in attesa della pubblicazione dell'apposito regolamento previsto
dall'articolo 13 della Legge entro 180 giorni.
Infatti la Legge pur già strutturata come strumento operativo,
demanda ulteriormente al futuro regolamento le modalità di
dettaglio per i vari operatori e della relativa tempistica di
attuazione.
Le fasi di attuazione sono comunque già normate in modo articolato
con scadenze a 180, trecento, trecentosessantacinque giorni
dall'entrata in vigore del regolamento, nonché cicli di 4 e 8 anni
per la messa a regime di tutti i dispositivi tecnici ed
organizzativi necessari per la tutela delle acque.
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