La
Corte di Cassazione, sezione penale, con la recente
sentenza n. 44890 depositata il 24 novembre scorso è
intervenuta in materia di
infortuni sul lavoro.
Il caso in argomento è legato ad un
incidente sul lavoro
occorso ad un lavoratore il quale - incaricato di eseguire la
pulizia e la smerigliatura di una ringhiera - veniva colpito da una
scheggia di ruggine penetratagli in un occhio, in quanto non era
stato munito di occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge e
materiali dannosi e non aveva ricevuto una adeguata informazione
sui pericoli connessi allo svolgimento della propria attività
lavorativa.
La Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un
dirigente comunale delegato dal sindaco sulla sicurezza.
In precedenza il Tribunale competente per territorio aveva ritenuto
responsabile il Dirigente e la condanna era stata confermata,
anche, in Corte d’appello.
Il Dirigente aveva fatto ricorso in Cassazione contro la doppia
condanna ma la terza sezione penale, ha respinto il ricorsdo stesso
ed ha reso la condanna definitiva.
In particolare, nel ricorso, il dirigente lamentava che “la delega
conferitagli dal sindaco in materia antinfortunistica e di
sicurezza sul lavoro, non poteva ritenersi valida e produttiva di
effetti giuridici, perché non accompagnata dall’effettiva
assegnazione dei fondi necessari delegate”.
La Corte di Cassazione nella sentenza ha affermato che “Se anche
fossero vere le circostanze dedotte nell'atto di gravame, non per
questo verrebbe meno la responsabilità del delegato, poiché
l'invalidità della delega in base al principio di effettività
impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità
ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia
svolto le funzioni delegate”. La Cassazione ha, infatti, ribadito
che “Il delegato che ritenga di non essere posto in grado di
svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di
svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante
di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato
adempimento, rifiutare il conferimento della delega”.
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