Con sentenza della Corte di Cassazione n. 13523 del 12 giugno 2006
è stato risolto un contrasto di giurisprudenza relativo al rispetto
delle distanze legali da parte dei vicini di casa anche nel caso in
cui subentri nella proprietà dell'immobile un nuovo
proprietario.
"Le domande intese a far valere le violazioni ai limite legali
della proprietà non solo sono suscettibili di trascrizione ex
articolo 2653 c.c., ma, anzi, devono essere trascritte perché
l'attore possa utilmente opporre la sentenza favorevole ottenuta
nei confronti del convenuto anche al terzo acquirente dal convenuto
stesso, con atto trascritto successivamente alla trascrizione della
domanda; sebbene possa sembrare superfluo, va comunque precisato
che la raggiunta conclusione non trova campo ove con la domanda sia
stato chiesto non la riduzione in pristino ma esclusivamente il
risarcimento del danno, id est sia stata sperimentata non un’azione
reale ma un'azione personale".
La sentenza, quindi, prevede che le domande intese a far valere il
rispetto delle distanze legali delle proprietà non solo sono
suscettibili di trascrizione ex art. 2653 c.c. ma devono essere
trascritte affinché si possa opporre la sentenza favorevole anche
al terzo acquirente con atto trascritto successivamente alla
trascrizione della domanda.
Si precisa, inoltre, che la raggiunta conclusione non trova
riscontro se con la domanda sia stato chiesto esclusivamente il
risarcimento del danno e non la messa in pristino.
In definitiva le domande presentate per ottenere il rispetto dei
limiti legali della proprietà, dirette ad interrompere l’usucapione
di un diritto di contenuto contrario ai limiti violati, devono
essere trascritte al fine di evitare l’opponibilità della sentenza
ai terzi successori a titolo particolare dell'immobile.
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