Sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno scorso è stato
pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
2006, n. 214 recante il "
Regolamento recante semplificazione
delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di
g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5
metri cubi".
Il regolamento disciplina i procedimenti di prevenzione incendi per
la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in
serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3. Sono
esclusi i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi
di capacità complessiva non superiore a 5 m3, al servizio di
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi
dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, e dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965,
n. 966.
Ai fini della prevenzione incendi, gli enti e i privati titolari
serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3, sono
tenuti a richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco il
sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione
incendi.
Alla richiesta devono essere allegati:
- la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della
legge 5 marzo 1990, n. 46, rilasciata ai sensi dell'articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
- una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state
rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli
incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37;
- una planimetria del deposito, in scala idonea;
- l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per
l'effettuazione del sopralluogo ai sensi degli articoli 1 e 2 della
legge 26 luglio 1965, n. 966.
Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il
Comando provinciale dei vigili del fuoco effettua il sopralluogo
per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla
normativa di prevenzione degli incendi, fermo restando quanto
previsto dalla medesima normativa a carico dei soggetti
responsabili delle attività e a carico dei soggetti responsabili
della documentazione tecnica.
Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo
viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il
certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini
antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.
© Riproduzione riservata