Sul supplemento ordinario n. 215 alla Gazzetta ufficiale n. 274 del
24 novembre 2009 scorso è stata pubblicata la legge 20 novembre
2009, n. 166 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione
di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee".
La legge in argomento ha modificato, tra l’altro, la disciplina che
regola le situazioni di controllo tra le imprese partecipanti alle
gare e per aver parzialmente riformato il settore dei servizi
pubblici locali.
Le principali novità della legge n. 166 sono le seguenti.
Situazioni di controllo
La nuova disciplina, che dà seguito alla
sentenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea del 19 maggio 2009, in merito
all'
esclusione delle imprese collegate dalla medesima gara
d'appalto, modificando alcune disposizioni vigenti è
applicabile ai bandi pubblicati dopo l’entrata in vigore del
decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (26 settembre 2009) e
prevede che i concorrenti presentino in sede di gara una delle due
seguenti dichiarazioni:
- di non trovarsi in una situazione di controllo ai sensi
dell’articolo 2359 codice civile con alcuno dei partecipanti alla
gara;
- di trovarsi in una situazione di controllo ai sensi
dell’articolo 2359 codice civile e di avere formulato la propria
offerta autonomamente, con l’indicazione del concorrente con cui
sussiste la situazione di controllo.
Quest'ultima dichiarazione dovrà essere integrata, in busta chiusa,
da documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non
abbia influito sulla formulazione dell’offerta. La stazione
appaltante esclude, dopo l’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica, i concorrenti le cui offerte risultino
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi.
Servizi pubblici locali
Nella legge viene prevista la possibilità di affidamento diretto a
società miste, a condizione che sia prevista una partecipazione del
socio privato non inferiore al 40 e che tale socio sia selezionato
attraverso una procedura ad evidenza pubblica.
Il cosiddetto affidamento in house (società a capitale interamente
pubblico in cui l’ente locale eserciti sul soggetto affidatario un
"controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi interni)
è limitato a situazioni eccezionali, ove, per particolari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche
del contesto ambientale, non sia possibile il ricorso al
mercato.
Nel caso di affidamenti dei servizi pubblici locali in house, la
scelta dovrà essere motivata, avere adeguata pubblicità ed è
richiesto un parere preventivo dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato. Le società che gestiscono servizi locali
non possono, comunque, acquisire la gestione di servizi ulteriori o
in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi per altri enti
pubblici o privati, né direttamente, né indirettamente, né
partecipando a gare. Particolari disposizioni sono contenute nella
legge per la gestione del regime transitorio.
In allegato il testo della legge n. 166 di conversione, del
decreto-legge n. 135 coordinato ed il testo degli articoli 34, 38 e
49 del Codice dei contratti con le modifiche introdotte.
© Riproduzione riservata