L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18 del 13 giugno scorso
avente per oggetto: "Articolo 1, commi 469- 476, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 - Rivalutazione dei beni d'impresa e delle
aree fabbricabili" chiarisce che può essere considerata
fabbricabile, ai fini della rivalutazione, un’area che sia inserita
in un piano regolatore generale approvato entro il 31 dicembre
2004.
La circolare precisa, inoltre, che l`obbligo di utilizzazione
edificatoria dell’area, entro il quinquennio successivo alla
rivalutazione, può essere assolto anche dal compratore della
stessa.
Tra le principali indicazioni della circolare devono essere
ricordate le seguenti:
- la rivalutazione delle aree edificabili ha effetto fiscale
immediato a partire dal 1° gennaio 2006;
- possono essere oggetto di rivalutazione le aree acquistate
entro il 31 dicembre 2004 e non ancora edificate entro il 31
dicembre 2005;
- per area non ancora edificata si intende quella sulla quale al
31 dicembre 2005 non esiste un "edificio significativo" (rustico
comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e
completamento della copertura);
- le aree risultanti dalla demolizione di fabbricati iscritti tra
le immobilizzazioni, e demoliti nel 2005, sono rivalutabili con i
criteri della rivalutazione generale (imposta sostitutiva del
6%).
© Riproduzione riservata