Con sentenza n. 13334 del 7/6/06 la Corte di Cassazione, sezione
tributaria, si ribaltano le precedenti decisioni n. 6884 del
1/4/05, n. 18853 e18854 del 27/9/05, n. 13677 del 24/6/05
consentendo, quindi, l’esonero al pagamento Ici per i fabbricati
rurali che risultano oggettivamente strumentali all’attività
agricola di cui, peraltro, non è necessario il requisito soggettivo
dell’imprenditore agricolo: ovvero possono usufruire dell'esonero
anche le società.
La decisione, quindi, è stata favorevole per una società, i cui
immobili sono strumentali all’attività rurale, che ha presentato
tre ricorsi, poi unificati, alla commissione provinciale di Bergamo
per contestare un avviso di accertamento Ici per gli anni 1993 e
1994. Secondo il Comune, che è ricorso alla Cassazione, l'esenzione
spetta ai fabbricati rurali che, oltre alle condizioni oggettive di
ruralità (strumentalità dei fabbricati e insistenza del terreno in
area montana o collinare esente) godano della condizione soggettiva
dell'imprenditore agricolo. Il Comune contestava poi, secondo
l'art. 2 del dlgs. 504/92, il fatto che l'esenzione spetti a quelle
attività indicate dall’art. 2135 c.c. tra le quali, però, non è
compresa quella della coltivazione dei funghi (il beneficio vale
solo se i terreni sono posseduti e condotti da coltivatori diretti
o imprenditori agricoli principali iscritti in apposite liste
comunali).
La Cassazione ha respinto il ricorso del Comune perché ai sensi
dell'art. 7 del dlgs 504/92, e dell'art. 9, comma 3 e 3-bis del dl
n. 557/93 convertito nella legge n. 133/94, si stabilisce che per
l'esonero sia necessaria la strumentalità all'attività e
l'insistenza del terreno in aree montane o collinari e non si
menziona il requisito di soggettività rispetto alla forma personale
(requisito fondamentale, invece, per le imposte dirette). Respinge,
inoltre, il ricorso del Comune perché tra le attività
oggettivamente agricole indicate nell'art. 2135 c.c. è compresa
anche la coltivazione dei funghi e perchè, in ogni caso, la
limitazione dell’esonero per i coltivatori di funghi ai soli
terreni coltivati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli
iscritti negli appositi elenchi comunali, non è valida per gli anni
1993 e 1994.
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