IL PENSIERO DELL'ANCE

27/06/2006

Il nuovo Codice degli appalti pubblici è il risultato, a mio parere positivo, di un lavoro complesso che ha avuto due obiettivi fondamentali: consentire la corretta attuazione delle direttive comunitarie in vigore da febbraio 2006 e mettere ordine nel quadro normativo che regola gli affidamenti di opere pubbliche.
Una risistemazione necessaria per restituire coerenza e sistematicità a un corpo di norme appesantito da anni di sovrapposizione di regole.
Oggi il Codice offre un corpo normativo razionalizzato e semplificato che allinea il nostro ordinamento a quelli degli altri Paesi d'Europa.
Le principali novità del Codice sono mirate a dare maggiore responsabilità all’azione della pubblica amministrazione. E` su questi aspetti innovativi che nelle ultime settimane sono comparse sulla stampa osservazioni e polemiche che meritano alcuni commenti.
Le norme del Codice sulle quali si sono concentrate le critiche e gli allarmi, infatti, riguardano proprio i tentativi di superamento di una fase di diffidenza pregiudiziale verso gli operatori pubblici e privati del settore che dura ormai da molti anni. Non a caso le norme che alcuni ritengono vadano modificate sono quelle relative alla trattativa privata, all’offerta economicamente più vantaggiosa e all’appalto integrato.

Su ciascuna di esse vorrei fare alcune considerazioni.
La norma del Codice sulla trattativa privata non fa altro che introdurre nel nostro ordinamento, senza modifiche, le corrispondenti norme comunitarie, previste dagli articoli 30 e 31 della direttiva.
Questa norma, comunemente applicata nel resto d'Europa, è considerata inadeguata per il nostro Paese in quanto portatrice di un’eccessiva discrezionalità nell’azione amministrativa e quindi potenzialmente lesiva della concorrenza.
Penso sia utile notare due aspetti. Anzitutto, il ricorso alla trattativa privata, benché ampliato rispetto alla legge Merloni, resta con la nuova normativa circoscritto a poche situazioni eccezionali (eventi imprevisti e urgenti, motivazioni di stringente natura tecnica, eccetera) che devono essere comprovate dalla pubblica amministrazione.
In secondo luogo, a fugare il timore che la Pa possa eccedere nell’uso della discrezionalità che le viene concessa, il Codice mette a disposizione un periodo di due anni nel corso del quale, qualora la norma risultasse troppo ampia o applicata non correttamente, è possibile ridurne la dimensione. Ci tengo comunque a ricordare che la nuova formulazione della trattativa privata non è stata una proposta Ance.

L'altra norma nel mirino è l’offerta economicamente più vantaggiosa, che può` rappresentare uno strumento importante di qualificazione del tessuto imprenditoriale italiano e che resta un’opzione dell’amministrazione da verificare con attenzione.
Questa procedura, prima prevista solo per lavori di estrema complessità tecnologica e ora liberalizzata dal nuovo Codice, mira infatti a premiare più la qualità dell’operatore che il prezzo.
La differenza con le procedure ordinarie di scelta delle imprese sta in questo: a vincere la competizione non è l’impresa che offre il prezzo più basso, ma quella che dimostra di avere maggiori capacità progettuali e organizzative.

Ovviamente il ricorso a questo criterio di selezione va valutato attentamente in funzione del lavoro da realizzare e dovrebbe essere limitato a opere di particolare complessità.
Anche su questo punto il Codice dà la possibilità, dopo una prima fase di monitoraggio, di ridurre l’ambito di discrezionalità concesso alla pubblica amministrazione prevedendo, se necessario, vincoli più stretti per il ricorso a questo sistema di scelta.

  L'ultima norma in discussione è quella dell’appalto integrato, che consente di affidare all’impresa non solo la realizzazione dell’opera ma anche la sua progettazione esecutiva, sulla base, però, di un progetto definitivo elaborato dall’Amministrazione.
Anche su questa procedura, liberalizzata dal nuovo Codice, si sono concentrate critiche ingiustificate, che hanno trascurato gli aspetti positivi di una norma che ha la conseguenza di portare a una più forte responsabilizzazione dell’impresa rispetto all’opera da realizzare, con evidenti benefici sia per l’amministrazione appaltante che per la qualità finale dell’opera.
Non meno importante è il  fatto che la norma sull’appalto integrato stabilisce che l’impresa debba avere i requisiti prescritti per i progettisti o, altrimenti - e per noi in via prioritaria -  avvalersi di progettisti qualificati, che devono essere indicati nell’offerta.
In ogni caso, non occorre sospendere l’intero corpo normativo se si riscontrassero necessità di modifica: un breve periodo di rodaggio consentirebbe le necessarie verifiche e la messa a punto di possibili correttivi da discutere ovviamente tra tutte le parti interessate.

di Claudio De Albertis Presidente dell'Ance

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