Sul problema degli incentivi per i tecnici delle pubbliche
amministrazioni il Ministro della funzione pubblica
Renato
Brunetta ha recentemente risposto ad un'interrogazione
presentata dal deputato
Vinicio Peluffo (PD) che lamentava
nel taglio dell'incentivo (dal 2% come prevedeva il codice dei
contratti pubblici allo 0,5% come dispone il decreto-legge
n.112/2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008) un aggravio dei
bilanci degli enti locali, i quali, non disponendo nel loro
organico di figure professionali specifiche, dovrebbero incaricare
professionisti esterni con il conseguente aumento dei costi
relativi a consulenze tecniche professionali.
Nell'interrogazione era, anche precisato che l'Anci a settembre
2009, nel corso di un'audizione presso l'autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avente ad oggetto
"Gli incentivi alla progettazione", aveva evidenziato le criticità
che l'applicazione della norma può provocare nei comuni,
soprattutto, quelli di piccole dimensioni, favorendo in ultimo
anche il verificarsi una diminuzione della produttività ed
efficienza degli uffici tecnici.
Il Ministro Brunetta successivamente ad una premessa in cui narra
la storia del provvedimento precisa che deve essere sempre
assicurato il
contenimento della spesa pubblica pur nel
rispetto di misure che incoraggiano la professionalità ed il merito
nella pubblica amministrazione.
Il Ministro ha precisato che la "nuova ed ultima" ripartizione
assicura uno
0,5% al responsabile del procedimento e agli
incaricati della redazione del progetto, al responsabile del piano
sicurezza, al direttore dei lavori ed al collaudatore, mentre
il
restante 1,5% dell’importo è destinato all’entrata del bilancio
dello Stato. Somme, quest'ultime, che potranno essere impiegate
per diversi usi, tra i quali la tutela della sicurezza pubblica e
la contrattazione collettiva integrativa delle amministrazioni
statali.
Il ministro ha anche aggiunto che, in riferimento a quanto disposto
dall'articolo 61, comma 17 del citato decreto-legge n. 112/2008, il
legislatore ha espressamente escluso l'obbligo a carico delle
amministrazioni locali, di versare al bilancio dello Stato i
risparmi derivanti dalle riduzioni di spesa, conseguenti alla
diminuzione della percentuale di incentivazione delle attività dei
tecnici comunali.
Si potrebbe, quindi, dedurre che gli enti locali, se esentati dal
versare allo Stato le somme corrispondenti all'1,5 per cento degli
incentivi alla progettazione interna, potrebbero, conseguentemente,
mantenere intatta la percentuale dell'incentivo al 2 per cento,
così come previsto dall'articolo 92, comma 5, del codice dei
contratti ed a supporto di tale interpretazione, rileva
l'asserzione di una illegittima ingerenza della disposizione de qua
sull'autonomia finanziaria degli enti locali, ingiustificatamente
costretti a ridurre gli incentivi per i propri dipendenti, con il
contestuale effetto di disincentivare l'attività di progettazione
interna.
Ma questa interpretazione non è condivisa dal Ministro che osserva
come il comma 15 dello stesso articolo 61 definisce espressamente
quali sono le disposizioni che non si applicano direttamente agli
enti locali, individuandole in quelle di cui ai commi 1, 2, 5 e 6,
con la conseguente applicabilità diretta delle disposizioni di cui
ai commi non menzionati, ivi incluso il comma 8 recante la
riduzione dell'incentivo alla progettazione ex articolo 92, comma
5, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Pertanto, occorre considerare
applicabile agli enti territoriali
la riduzione dal 2 allo 0,5 per cento della percentuale
prevista dal suddetto articolo 92, comma 5, del codice dei
contratti, con la sola
esclusione per gli stessi dall'obbligo di
versare le maggiori entrate nell'apposito capitolo del bilancio
dello Stato.
Tali somme resteranno quindi a disposizione degli enti locali, che
potranno decidere come impiegarle, in virtù dell'autonomia
finanziaria loro riconosciuta ai sensi dell'articolo 119 della
Costituzione.
In conclusione, quindi, il Ministro precisa che la disposizione
relativa alla riduzione dell'incentivo non configura un'ingerenza
del legislatore sull'autonomia finanziaria degli enti locali che,
nel rispetto dell'autonomia finanziaria loro riconosciuta dalla
Costituzione, non sono obbligati a versare il restante 1,5 % allo
Stato, decidendo, nella più completa autonomia, come meglio
impiegare tali somme.
Con l'occasione ritorniamo sulla
sentenza della Corte
costituzionale n. 341 del 30 dicembre scorso, oggetto di una
precedente notizia per fare conoscere il pensiero del Presidente
dell'Unione nazionale italiana dei Tecnici degli enti locali
(UNITEL)
Bernardino Primiani che precisa come "Unitel
ritiene di non poter esprimere alcun giudizio di merito sulla
sentenza citata che, tuttavia, interviene su una materia
particolarmente cara ai suoi iscritti e che ha visto l'associazione
fortemente impegnata in prima linea per il ripristino del famoso
incentivo fissato al 2% dall’art.92, co.5 D.lgs.163/2006.
Unitel insiste nella sua battaglia finalizzata ad ottenere, in
luogo di pronunce giurisprudenziali e circolari interpretative
degli organi competenti - spesso non collimanti tra loro - un
intervento diretto del Legislatore volto a ristabilire una
disciplina chiara e precisa in materia di incentivi alla
progettazione per i tecnici interni alla PA."
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