Ieri al Senato è stato approvato il disegno di legge n. 325 recante
"Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173.
All'interno di un emendamento presentato dal governo con l'articolo
1-octies sono state apportate alcune modifiche al Decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "
Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
In particolare al decreto legislativo sono state apportate le
seguenti modifiche:
- abrogazione all'articolo 177 (Procedure di aggiudicazione),
comma 4 (offerta economicamente più vantaggiosa), della lettera f)
che esponeva testualmente: "la maggiore entità di lavori e servizi
che il contraente generale si impegna ad affidare ad imprese
nominate in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 176, comma 7.
Ai fini predetti rilevano esclusivamente gli affidamenti di lavori
aventi singolarmente entità superiore al cinque per cento
dell'importo di aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere
specialistiche ai sensi dell'articolo 37, comma 11, aventi
singolarmente entità superiore al tre per cento del predetto
importo, nonché gli affidamenti di servizi di ingegneria, gestione,
programmazione e controllo qualità, che il Contraente generale
intende affidare a terzi";
- sostituzione dell'articolo 253, comma 1 con il seguente: "1.
Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di
cui al presente codice si applicano alle procedure ed ai contratti
i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle
procedure ed ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore
del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a
presentare le offerte.";
- inserimento dopo il comma 1 dell'articolo 253 dei seguenti
commi 1-bis ed 1-ter: "1-bis. Per i contratti relativi a lavori,
servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti
disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano
pubblicati successivamente al 1 febbraio 2007:
- articolo 33 (Accordi quadro), commi 1 e 2, nonché comma 3,
secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di
committenza;
- articolo 49, comma 10 (divieto di subappalto per l'impresa
ausiliaria nell'avvalimento);
- articolo 58 (Dialogo competitivo);
- articolo 59 (Accordi quadro), limitatamente ai settori
ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei
settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7
(appalto integrato), 53, commi 2 e 3 (appalto integrato), e 56
(procedura negoziata o trattativa privata) si applicano alle
procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1
febbraio 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle
procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta è inviato
successivamente al 1 febbraio 2007.";
- all'articolo 257, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6 (istituzione
del ruolo del personale dipendente dall'Autorità), hanno efficacia
a decorrere dal 1 febbraio 2007.".
Viene, per ultimo, precisato che le procedure di cui all'articolo
253, commi 1-bis ed 1-ter i cui bandi o avvisi siano stati
pubblicati tra il 1 luglio 2006 e la data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge n.173, nonché, in caso
di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui
inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso
termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse
applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi
ovvero a quella di invio degli inviti.
A tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle
fattispecie di cui agli articolo 253, commi 1-bis ed 1-ter ,
continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la
data di entrata in vigore della legge di conversione del del
decreto-legge n.173 e il 31 gennaio 2007.
Ciò val quanto dire che se la legge di conversione dovesse entrare
in vigore successivamente all'1 luglio 2006, le disposizioni
abrogate con l'articolo 256, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006,
tornerebbero applicabili successivamente e precisamente dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione decreto-legge
n.173.
Ma avremo modo di tornare sull'argomento.
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