Manutenzione straordinaria senza titolo abilitativo: presentato alla Camera il disegno di legge
Il 12 febbraio scorso il Governo ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 3209 recante "Disposizioni in materia di semplificazione dei ...
Il 12 febbraio scorso il Governo ha presentato alla Camera
dei deputati il disegno di legge n. 3209 recante
"Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della
Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al
Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle
amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di
pubblica amministrazione".
Il provvedimento era stato già varato nel Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009 e contiene, tra l'altro, alcune norme in materia di rapporti della PA con cittadini ed imprese tra le quali quelle relative all'Edilizia.
In particolare nell'articolo 5 del provvedimento viene prevista l'integrale sostituzione dell'articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 con la "liberalizzazione " di alcune procedure relative ad interventi edilizi minori e potranno essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (in pratica senza alcuna Denuncia di inizia attività), fatti salvi i casi in cui esistano specifiche disposizioni restrittive, alcuni interventi edilizi quali:
Malgrado le buone intenzioni e le buone risposte, non si è verificato nulla ed il provvedimento è, ora, in attesa di essere assegnato alle Commissioni parlamentari competenti.
Il provvedimento era stato già varato nel Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009 e contiene, tra l'altro, alcune norme in materia di rapporti della PA con cittadini ed imprese tra le quali quelle relative all'Edilizia.
In particolare nell'articolo 5 del provvedimento viene prevista l'integrale sostituzione dell'articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 con la "liberalizzazione " di alcune procedure relative ad interventi edilizi minori e potranno essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (in pratica senza alcuna Denuncia di inizia attività), fatti salvi i casi in cui esistano specifiche disposizioni restrittive, alcuni interventi edilizi quali:
- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio della attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a 90 giorni;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
- i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al DM n. 1444/1968;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Malgrado le buone intenzioni e le buone risposte, non si è verificato nulla ed il provvedimento è, ora, in attesa di essere assegnato alle Commissioni parlamentari competenti.
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
DDL n. 3209