Il
Consiglio dei Ministri, nella seduta di venerdì scorso ha
approvato una
manovra con la quale, tra gli altri vengono
messi a punto alcuni provvedimenti relativa alla fiscalità
immobiliare.
Le modifiche riguardano:
- l'imposta si calcola sul valore catastale dell'immobile, ma
viene introdotto l’obbligo di dichiarare negli atti anche il
valore reale della transazione e di indicare le modalità di
pagamento. Qualora il valore reale della transazione risulti
difforme dalla verità, allora l’imposta verrà ricalcolata
sull’intero ammontare del prezzo. Viene inoltre previsto l’obbligo
di indicare negli atti notarili se vi è stato un corrispettivo per
l’intermediazione di agenti immobiliari, a quanto ammonta e quale
canale di pagamento è stato seguito, nonché i dati identificativi e
fiscali degli intermediari immobiliari;
- tutti i trasferimenti immobiliari saranno sottoposti ad imposta
di registro e quindi esentati dal regime Iva, salvo i fabbricati
ceduti dai costruttori ed ultimati da meno di 5 anni. Di
conseguenza, l'unico atto sottoposto a Iva sarà la prima vendita
dell'immobile ad opera del costruttore, salvo che non siano
trascorsi cinque anni dall’ultimazione del fabbricato. L'Iva
assolta a monte dalle società immobiliari non è più
detraibile;
- il regime agevolato per le ristrutturazioni edilizie
(detrazione Irpef 41%): La norma proposta interviene sul regime
agevolativo per le ristrutturazioni edilizie, subordinandone
l’applicazione alla condizione che, per le spese sostenute a
decorrere dalla entrata in vigore del decreto, nella fattura emessa
dal soggetto che esegue l’intervento venga separatamente esposto
il costo della manodopera;
- il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico
ed artistico è determinato mediante l’applicazione della minore
tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona
censuaria nella quale è collocato il fabbricato, ma a condizione
che l’immobile sia destinato ad abitazione dei proprietari e non a
negozio, ufficio, magazzino, laboratorio, o altra attività. In
considerazione dei dubbi interpretativi già emersi in proposito non
si prevedono sanzioni per il passato. In caso di comportamenti
difformi dall’interpretazione autentica, i contribuenti possono
mettersi in regola entro il 31 ottobre 2006, pagando in tre rate
annuali di pari importo. Sanato il pregresso, l’agevolazione è
sospesa. Restano valide le agevolazioni per gli immobili di
interesse storico e artistico classificati come abitazioni ed
effettivamente utilizzati dai proprietari per questo scopo. La
norma riguarda anche l’Ici;
- la disposizione proposta uniforma il trattamento fiscale
previsto nel caso di cessioni di immobili acquistati a titolo
oneroso a quello in cui l’acquisizione è avvenuta per
donazione, beninteso a condizione che il periodo di cinque anni
che rende imponibile la plusvalenza decorra non dalla data
dell’acquisizione a titolo gratuito, ma da quella di acquisto da
parte del donante. Anche per il costo iniziale si fa riferimento a
quello sostenuto dal donante;
- l'abrogazione dell’articolo 33, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, che prevede un’aliquota agevolata dell’1 per
cento ai fini dell’imposta di registro e imposte ipotecarie e
catastali in misura fissa per i trasferimenti di immobili compresi
nei piani urbanistici particolareggiati;
- viene soppresso l’obbligo della dichiarazione Ici
(restano le comunicazioni per le agevolazioni). E' invece previsto
che i contribuenti Ici liquidino l’imposta nella dichiarazione
UNICO o 730 (Con provvedimento Direttore Agenzia entrate, previa
intesa con Conferenza, sono stabiliti le modalità e i termini per
la progressiva attuazione delle disposizioni). Viene introdotto
l’obbligo per l’Agenzia del Territorio di trasmettere (in tempo
reale) i dati delle variazioni oggettive e soggettive ai
Comuni.
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