L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento dell'1 marzo 2010, ha
definito le modalità di dichiarazione e versamento dell'imposta
sostitutiva dell'IRPEF derivante dalla locazione di immobili ad uso
abitativo nella provincia de L'Aquila.
In merito, si ricorda che la Legge 23 dicembre 2009, n.191
(Finanziaria 2010), con riferimento alle disposizioni in favore dei
territori interessati dagli eventi sismici dello scorso 6 aprile
2009, che hanno colpito la regione Abruzzo, ha previsto
l'introduzione, in via sperimentale per l'anno 2010, di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota pari al 20%,
per il reddito derivante dalla locazione delle abitazioni situate
nella provincia de L'Aquila.
La misura si applica, su opzione del locatore, con esclusivo
riferimento ai cd. "contratti a canone concordato" di cui
all'art.2, comma 3, della legge 431/1998 (in base ad accordi
definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e dei
conduttori maggiormente rappresentative), stipulati tra persone
fisiche che non agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o
professione.
Le modalità applicative del beneficio, non specificate all'interno
della Finanziaria 2010, sono state fornite con il Provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
In particolare, viene chiarito che l'imposta sostitutiva:
- va indicata nella dichiarazione dei redditi del periodo di
imposta 2010 (modello 730/2011 - Unico 2011), unitamente alla base
imponibile e agli estremi di registrazione del contratto;
- va versata tramite il modello F24, con apposito codice tributo,
ancora de definirsi, entro i termini previsti per il saldo IRPEF
2010 (ossia il 16 giugno 2011 o a luglio 2011, con una
maggiorazione dello 0,4%);
- può essere compensata con eventuali crediti vantati;
- per coloro che presentano il modello 730, sarà trattenuta da
parte di sostituti d'imposta, CAF o professionisti abilitati, per i
contribuenti che si avvalgono della loro assistenza fiscale;
- può essere versata in rate mensili ed entro gli stessi termini
previsti per il saldo IRPEF.
Infine, il Provvedimento ribadisce che l'acconto IRPEF 2011 andrà
calcolato senza tener conto dell'agevolazione, data la natura
transitoria della medesima.
Fonte: ANCE
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