Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2006, n. 152 è stato
pubblicato il provvedimento del Garante della Privacy del 18 maggio
2006 recante: "
Trattamento di dati personali nell'ambito
dell'amministrazione condominiale".
Nel provvedimento è previsto che possono essere trattate senza il
consenso dell'interessato le "
sole informazioni personali
pertinenti e necessarie rispetto allo svolgimento delle attività di
gestione ed amministrazione del condominio ed idonee a determinare
le posizioni di dare e avere dei singoli partecipanti".
Le informazioni trattate possono riguardare non solo tutta la
compagine condominiale unitariamente considerata (ad esempio, i
dati relativi a consumi collettivi del condominio), ma possono
altresì riferirsi a ciascun partecipante, individualmente
considerato, in quanto necessarie ai fini dell'amministrazione
comune: queste ultime consistono, ad esempio, nei dati anagrafici e
negli indirizzi dei partecipanti, elementi la cui reciproca
conoscenza può risultare indispensabile per consentire la regolare
convocazione dell'assemblea.
Del pari, possono formare oggetto di trattamento anche le
quote millesimali attribuite a ciascuno dei condomini e i dati
personali necessari a commisurarle o, comunque, rilevanti per la
determinazione di oneri nell'ambito condominiale.
Anche per esercitare i controlli in ordine all'esattezza
dell'importo dovuto a titolo di contributo per la manutenzione
delle parti comuni e per l'esercizio dei servizi comuni, ciascun
partecipante può essere informato in ordine all'ammontare della
somma dovuta dagli altri sottolineando però come non sia possibile
affiggere avvisi di mora o comunque sollecitazioni di pagamento in
spazi condominiali accessibili al pubblico, potendo in tal modo le
informazioni venire a conoscenza di una serie indeterminata di
persone.
Solo in presenza del consenso dell'interessato (salva l'eventuale
pubblicità già attribuita a tali informazioni grazie alla loro
indicazione in elenchi pubblici), invece, possono essere trattate,
in quanto non eccedenti rispetto alla finalità di amministrazione
della cosa comune, le informazioni relative alle utenze telefoniche
intestate ai singoli partecipanti: il loro utilizzo, infatti, può
agevolare, specie in relazione a casi particolari di necessità ed
urgenza (ad esempio al fine di prevenire o limitare eventuali danni
a parti individuali o comuni dell'immobile), i contatti tra i
partecipanti come pure lo svolgimento delle incombenze rimesse
all'amministratore del condominio.
Possono altresì formare oggetto di trattamento nell'ambito delle
menzionate finalità di amministrazione del condominio, dati
personali di natura sensibile o dati giudiziari, nella misura
indispensabile al perseguimento delle medesime finalità.
Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali
devono essere adottate, se del caso anche a cura
dell'amministratore del condominio, idonee misure di sicurezza di
cui agli articoli 31 ss. del Codice.
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