Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14 del 26
marzo scorso è stata pubblicata la legge 23 marzo 2010, n. 6
recante "Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la
riqualificazione del patrimonio edilizio".
La legge è composta da 12 articoli ma i comuni con delibera
consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore, possono motivatamente escludere o
limitare l'applicabilità della stessa ad immobili o zone del
proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative,
sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico,
paesaggistico e ambientale.
Con la nuova legge sarà possibile:
- ampliare gli edifici ultimati entro il 31 dicembre 2009,
di cubatura non superiore a mille metri cubi, che non abbiano giù
usufruito di condono. Potranno essere ampliati gli edifici
residenziali unifamiliari e bifamiliari e/o uffici o comunque di
volumetria non superiore a 1.000 metri cubi sino al 20 %
che potrà arrivare al 35 % in caso di demolizione e
ricostruzione, a condizione che si impieghino fonti rinnovabili e
tecniche costruttive di bioedilizia;
- realizzare parcheggi sotterranei in cambio della
concessione ai Comuni delle aree sovrastanti da adibire a
verde;
- ampliare del 15% della superficie coperta, e del 25%, sempre
della superficie coperta ma in caso di demolizione e ricostruzione,
gli edifici industriali esistenti nelle aree D.
Gli interventi:
- sono ammessi in deroga alle previsioni degli strumenti
urbanistici comunali, purché nel rispetto delle distanze minime
stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla
normativa antisismica;
- non possono eccedere il limite di 200 metri cubi per l'intero
corpo di fabbrica, risultante alla data del 31 dicembre 2009,
suddivisibili proporzionalmente al volume di ogni singola unità
immobiliare;
- possono riguardare esclusivamente edifici legittimamente
realizzati restando esclusi gli immobili che hanno usufruito di
condono edilizio salvo quelli oggetto di accertamento di conformità
di cui all'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n.
37;
- sono realizzabili in aderenza a fabbricati esistenti sullo
stesso livello di piano e/o in sopraelevazione con la precisazione
che l'ampliamento in sopraelevazione è consentito esclusivamente
quale recupero ad uso abitativo o uffici, anche con eventuale
ampliamento allo stesso livello di volumi accessori e/o
pertinenziali già regolarmente realizzati alla data del 31 dicembre
2009.
Tutti gli interventi sono, comunque, subordinati alle
verifiche delle condizioni statiche dell'intero edificio ed
all’eventuale adeguamento strutturale in caso di mancato
rispetto dei vigenti criteri di sicurezza antisismica.
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