È stato pubblicato Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2010, n. 77 ed
entrerà in vigore il 17 aprile 2010 il
Decreto Legislativo 23
febbraio 2010, n. 49 recante
"Attuazione della direttiva
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di
alluvioni".
Il Dlgs n. 49/2010 disciplina le attività di valutazione e di
gestione dei rischi di alluvioni al fine di ridurre le conseguenze
negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per
l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività
economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni. Restano
ferme le disposizioni della parte terza del Dlgs n. 152/2006 (Norme
in materia ambientale), e successive modificazioni, nonché la
pertinente normativa di protezione civile anche in relazione alla
materia del sistema dì allertamento nazionale.
Secondo quanto stabilito dal Dlgs n. 49/2010, ferme restando le
competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, le
autorità di bacino distrettuali
(art. 63 Dlgs n. 152/2006) hanno il compito di:
- effettuare la valutazione preliminare del rischio di
alluvione (da riesaminare e, se necessario, aggiornare entro il
22 settembre 2018 e, successivamente, ogni sei anni), fornendo una
valutazione dei rischi potenziali, principalmente sulla base dei
dati registrati, di analisi speditive e degli studi sugli sviluppi
a lungo termine, tra cui, in particolare, le conseguenze dei
cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni e tenendo
conto della pericolosità da alluvione;
- individuare le zone ove possa sussistere un rischio potenziale
significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa
generare in futuro;
- predisporre, entro il 22 giugno 2013, le mappe della
pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni le quali
individuano le potenziali conseguenze negative derivanti da
alluvioni;
- predisporre i piani di gestione per le zone a altro rischio di
alluvioni.
Le
Regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento
nazionale della protezione civile, provvedono alla predisposizione
ed all'attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e
regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione
civile.
Le informazioni contenute nella valutazione preliminare del rischio
alluvioni, nelle mappe di pericolosità e nei piani di gestione del
rischio alluvioni, devono essere messe a disposizione dalle
autorità di bacino distrettuali a chiunque voglia averle. La parte
A-I dell'Allegato 1 al Dlgs n. 49/2010, esplicita gli elementi che
devono figurare nel primo piano di gestione del rischio di
alluvioni, ovvero:
- le conclusioni della valutazione preliminare del rischio di
alluvioni sotto forma di una mappa di sintesi del distretto
idrografico, che delimiti le zone a rischio potenziale di alluvioni
oggetto del primo piano di gestione del rischio di alluvioni;
- le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e
conclusioni ricavate dalla loro lettura;
- la descrizione degli obiettivi della gestione del rischio di
alluvioni;
- la sintesi delle misure e relativo ordine di priorità per il
raggiungimento degli obiettivi della gestione del rischio di
alluvioni;
- qualora disponibile, per i bacini idrografici o sottobacini
condivisi, la descrizione della metodologia di analisi dei costi e
benefici, utilizzata per valutare le misure aventi effetti
transnazionali.
La parte A-II fornisce una descrizione dell'attuazione del piano,
ovvero:
- descrizione dell'ordine di priorità e delle modalità di
monitoraggio dello stato di attuazione del piano;
- sintesi delle misure ovvero delle azioni adottate per informare
e consultare il pubblico;
- elenco delle autorità competenti e, se del caso, descrizione
del processo di coordinamento messo in atto all'interno di un
distretto idrografico internazionale e del processo di
coordinamento con la direttiva 2000/60/CE.
La parte B dell'Allegato 1 fornisce gli elementi che devono
figurare nei successivi aggiornamenti dei piani di gestione del
rischio di alluvioni:
- eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la
pubblicazione della versione precedente del piano di gestione, del
rischio di alluvioni, compresa una sintesi dei riesami;
- valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli
obiettivi della gestione del rischio alluvioni;
- descrizione motivata delle eventuali misure previste nella
versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni,
che erano state programmate e non sono state poste in essere;
- descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la
pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del
rischio di alluvioni.
Infine, la parte C definisce i contenuti degli indirizzi, criteri e
metodi per la redazione e l'aggiornamento dei piani di gestione del
rischio di alluvioni:
- indirizzi per la valutazione preliminare del rischio di
alluvione relativamente agli aspetti riguardanti la prevenzione e
la protezione dal rischio di alluvione e, in particolare, la
valutazione delle conseguenze del cambiamento climatico sul
verificarsi delle alluvioni, la valutazione delle conseguenze
negative per la salute umana, i beni, le attività economiche,
l'ambiente e il patrimonio culturale, la valutazione del ruolo
delle pianure alluvionali, come aree naturali di ritenzione delle
acque, e dell'efficacia delle infrastrutture artificiali per la
protezione dalle alluvioni;
- criteri per la individuazione delle aree a pericolosità e a
rischio di alluvione, nonché per la definizione del grado di
pericolosità e del grado di rischio, con riferimento in
particolare, alla portata della piena e all'estensione
dell'inondazione, alle vie di deflusso delle acque e alle zone con
capacità d'espansione naturale delle piene, alle condizioni
morfologiche e meteomarine alla foce per quanto concerne la
valutazione delle inondazioni marine delle zone costiere, agli
obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, alla gestione del suolo e
delle acque, alla pianificazione e alle previsioni di sviluppo del
territorio, all'uso del territorio, alla conservazione della
natura, alla navigazione e alle infrastrutture portuali, ai costi e
ai benefici, al numero di abitanti potenzialmente interessati, alle
attività economiche e ai beni ambientali, storici e culturali di
rilevante interesse insistenti sull'area potenzialmente
interessata;
- metodologie standard e codificate per l'utilizzo dei dati
ambientali del Ministero dell'ambiente, e della tutela del
territorio e del mare, derivanti dal Piano di telerilevamento
ambientale e fruibili attraverso il Sistema cartografico
cooperante, ai fini della delimitazione e aggiornamento delle aree
a pericolosità idraulica e delle aree a rischio idraulico, nonché
ai fini delle attività di protezione dal rischio di alluvione.
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