Manutenzioni straordinarie: in Emilia Romagna serve la DIA
Il 26 marzo 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 il Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante "Disposizioni urgenti tributarie e finanziar...
Il 26 marzo 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71
il Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante
"Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di
contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate,
tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere",
di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria
anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione
dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e
sostegno della domanda in particolari settori".
Fra le altre cose, l'art. 5 del decreto-legge liberalizza, rendendole non più soggette neanche alla dichiarazione di inizio attività (art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, DPR n. 380/2001), numerose attività edilizie, fra le quali gli interventi di manutenzione straordinaria, nel caso che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento rispetto ai parametri urbanistici esistenti.
Come abbiamo già evidenziato (leggi news), la norma si applica salvo più restrittive previsioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici. In tal senso, in Emilia Romagna gli interventi di manutenzione straordinaria continueranno a essere sottoposti alla disciplina più restrittiva contenuta nella disciplina generale sull'edilizia, Legge Regionale n. 31/2002, che prescrive l'obbligo di presentazione di una denuncia di inizio attività. In particolare, l'art. 8 della Legge Regionale n. 31/2002 prevede che sono obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attività:
Fra le altre cose, l'art. 5 del decreto-legge liberalizza, rendendole non più soggette neanche alla dichiarazione di inizio attività (art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, DPR n. 380/2001), numerose attività edilizie, fra le quali gli interventi di manutenzione straordinaria, nel caso che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento rispetto ai parametri urbanistici esistenti.
Come abbiamo già evidenziato (leggi news), la norma si applica salvo più restrittive previsioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici. In tal senso, in Emilia Romagna gli interventi di manutenzione straordinaria continueranno a essere sottoposti alla disciplina più restrittiva contenuta nella disciplina generale sull'edilizia, Legge Regionale n. 31/2002, che prescrive l'obbligo di presentazione di una denuncia di inizio attività. In particolare, l'art. 8 della Legge Regionale n. 31/2002 prevede che sono obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attività:
- gli interventi di manutenzione straordinaria;
- gli interventi di risanamento conservativo e restauro;
- gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma dell'edificio;
- le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia;
- gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6 aprile 1998, n. 11;
- i mutamenti di destinazione d'uso senza opere;
- le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
- le modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera di cui agli artt. 18 e 19;
- la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 24 marzo 1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici;
- le opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova costruzione, secondo quanto disposto dalla lettera g.6) dell'Allegato alla presente legge;
- i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola e l'apposizione di cartelloni pubblicitari, secondo quanto stabilito dal RUE.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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Documenti Allegati
Legge regionale n. 31/2002Link Correlati
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