LEGGI TUTELA COSTA, IMPIANTI EOLICI, MATERIALI EDILI

12/07/2006

Sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia, n. 79 del 27 giugno scorso sono state pubblicate:
1) la legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 recante "Disciplina della tutela e dell'uso della costa";
2) il regolamento regionale 23 giugno 2006, n. 9 recante: "Regolamento per la realizzazione di impianti eolici".

Sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia, n. 74 del 16 giugno scorso è stata pubblicata: il regolamento regionale 12 giugno 2006, n. 6 recante "Regolamento per la gestione dei materiali edili";

Per quanto concerne la legge relativa alla "Disciplina della tutela e dell'uso della costa", la stessa è composta da venti articoli che sono finalizzati a definire i criteri e le linee programmatiche per la disciplina e la gestione degli interventi riguardanti l'uso, la valorizzazione e la tutela delle aree del demanio marittimo delegate alle regioni.
L'esercizio delle funzioni amministrative si svolge sulla base della pianificazione delle azioni attraverso il Piano regionale delle coste ed il Piano comunale delle coste.
La legge contiene, inoltre, disposizioni sulle modalità per la richiesta al comune della concessione, per il rilascio e la durata della stessa, nonché per le funzioni di vigilanza.

Il "Regolamento per la realizzazione di impianti eolici" è stato emanato al fine di dare attuazione all'art. 7 della legge regionale n. 11/2001, contenente le direttive per la valutazione di impatto ambientale nell'ambito della procedura autorizzativa per l'istallazione di impianti eolici (e opere accessorie).
Il regolamento si applica agli impianti eolici di potenza superiore a 60 kW, se costituiti da più di un aerogeneratore, e agli impianti eolici costituiti da un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1 MW.
L'art. 4 disciplina i cd. Piani Regolatori, redatti dai Comuni in forma singola o associata, per l'installazione di Impianti Eolici (PRIE) per la individuazione delle aree dove localizzare gli impianti sulla base di una serie di criteri territoriali e tecnici prescritti dai successivi artt. 6 e 7.

Il "Regolamento per la gestione dei materiali edili" disciplina la gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle attività di costruzione, demolizione e scavi la cui elencazione completa è contenuta nell'Allegato tecnico.
Per quanto riguarda in particolare le terre e rocce da scavo destinate ad effettivo riutilizzo esse  sono escluse dalla definizione di rifiuto a condizione che:
  • il materiale non provenga da siti inquinati e bonifiche ed abbia comunque limiti di accettabilità inferiori a quelli stabiliti dalle norme vigenti;
  • il materiale venga avviato a reimpiego senza trasformazioni preliminari e secondo le modalità previste nel progetto approvato dalle autorità amministrative competenti previo parere dell'ARPA (qualora il progetto non sia soggetto a parere VIA).
Ove il materiale da scavo non sia utilizzabile direttamente presso i luoghi di produzione, dovrà essere avviato preliminarmente ad attività di valorizzazione quali, a titolo esemplificativo, recuperi ambientali di siti, a recuperi di versanti di frana o a miglioramenti fondiari.
Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono invece da considerarsi rifiuti.
Il regolamento contiene, inoltre, disposizioni per la regolamentazione delle aree di stoccaggio e recupero materiale e per l’iter di autorizzazione progettuale.


A cura di Paola Bivona


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