Detrazioni 20, 36 e 55%: chiarimenti dall'Agenzia delle entrate

28/04/2010

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, in cui ha fornito interessanti chiarimenti in merito alle detrazioni d'imposta del 36 per cento per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, del 20 per cento per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (prevista dall’art. 2 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33), del 55 per cento per interventi di risparmio energetico (prevista dall’art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), alle deduzioni riconosciute per erogazioni liberali e alle detrazioni d’imposta previste per le spese relative all’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, per le spese mediche, per gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui ipotecari e per i contratti di locazione stipulati da studenti fuori sede, alle agevolazioni fiscali in favore dei disabili e al credito d’imposta per la riparazione e la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009.

Per quanto riguarda la detrazione d'imposta del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, l'Agenzia ha fornito un chiarimento in merito alla comunicazione di fine lavori per gli interventi che comportino una spesa superiore a 51.645,69 euro. In particolare, l'Agenzia ha ricordato che in origine il limite di spesa su cui applicare la percentuale di detrazione era di 77.468,53 euro; questo limite è poi stato diminuito dall’art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a 48.000 euro. Il decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 (regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo delle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge n. 449 del 1997, come modificato dal decreto interministeriale del 9 maggio 2002, n. 153) prevedeva che per i lavori il cui importo complessivo superava la somma di euro 51.645,69, sarebbe stato necessario trasmettere la dichiarazione di fine lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi e che in caso di violazione di questo adempimento la detrazione decadeva. Dato che dal 2003 il limite di spesa detraibile è sceso a 48.000 euro, è venuta meno anche l'adempimento di trasmissione della data di fine lavori.

In riferimento alla detrazione d'imposta del 20 per cento per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, interessante il chiarimento fornito in merito alla possibilità di effettuare l'acquisto prima di aver sostenuto le spese di ristrutturazione. L'Agenzia ha, infatti, ricordato che per usufruire della detrazione il contribuente deve:
  • fruire della detrazione del 36 per cento per interventi di recupero edilizio effettuati sull’abitazione alla quale i mobili e gli elettrodomestici sono destinati;
  • aver iniziato gli interventi di recupero edilizio a fronte di spese sostenute;
  • sostenere le spese per l’arredo mediante bonifico bancario o postale, da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento, tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009.
Ciò premesso, l'Agenzia ha chiarito che per poter usufruire dell'incentivo è sufficiente che la data di inizio lavori (risultante dalla comunicazione che deve obbligatoriamente essere inviata al centro operativo di Pescara per poter usufruire della detrazione del 36%) sia anteriore all’acquisto dell’arredo ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.

Per quanto concerne la detrazione d’imposta del 55 per cento per interventi di risparmio energetico, segnaliamo i seguenti chiarimenti:
  • se la data di fine lavori, che come già rilevato dall'Agenzia delle Entrate stessa deve coincidere con la data del collaudo degli impianti, può essere autocertificata nel caso di interventi per cui non è previsto il collaudo (es. sostituzione di finestre comprensivi di infissi);
  • se è possibile applicare la detrazione del 55 per cento in presenza di contributi comunitari, regionali o locali;
  • se è possibile fruire dell’agevolazione del 55 per cento per un intervento che prevede l’installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un fabbricato in cui solo una parte degli appartamenti sono già dotati di impianto di riscaldamento.
Per quanto concerne il primo punto, l'Agenzia ha rilevato che nel caso di interventi per cui non è richiesto il collaudo, il contribuente non può autocertificare la data di fine lavori ma deve utilizzare altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa).

In riferimento al secondo punto, la risoluzione n. 3 del 26 gennaio 2010 (leggi news), sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito che la detrazione d’imposta del 55 per cento è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.

Per quanto concerne l'ultimo punto, la circolare 31 maggio 2007, n. 36 (circolare) ha precisato che tutti gli interventi finalizzati al risparmio energetico, sono agevolabili solo se realizzati su edifici dotati di impianto di riscaldamento funzionante, presente anche negli ambienti interessati dall’intervento medesimo, eccezion fatta per la installazione dei pannelli solari. Nell’ipotesi in cui solo una parte degli appartamenti sono dotati di impianto di riscaldamento la detrazione del 55 per cento non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta per l’installazione dell’impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, sarà utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento.

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