L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 21/E del 23
aprile 2010, in cui ha fornito interessanti chiarimenti in merito
alle detrazioni d'imposta del
36 per cento per interventi di
recupero del patrimonio edilizio abitativo, del
20 per cento
per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (prevista
dall’art. 2 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito
con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33),
del 55 per
cento per interventi di risparmio energetico (prevista
dall’art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n.
296), alle
deduzioni riconosciute per erogazioni liberali e
alle detrazioni d’imposta previste per le spese relative
all’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, per
le spese mediche, per gli interessi passivi pagati in dipendenza di
mutui ipotecari e per i contratti di locazione stipulati da
studenti fuori sede, alle
agevolazioni fiscali in favore dei
disabili e al
credito d’imposta per la riparazione e la
ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo del 6
aprile 2009.
Per quanto riguarda la
detrazione d'imposta del 36% per
interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo,
l'Agenzia ha fornito un chiarimento in merito alla comunicazione di
fine lavori per gli interventi che comportino una spesa superiore a
51.645,69 euro. In particolare, l'Agenzia ha ricordato che in
origine il limite di spesa su cui applicare la percentuale di
detrazione era di 77.468,53 euro; questo limite è poi stato
diminuito dall’art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, fino a 48.000 euro. Il decreto interministeriale 18 febbraio
1998, n. 41 (regolamento recante norme di attuazione e procedure di
controllo delle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge n.
449 del 1997, come modificato dal decreto interministeriale del 9
maggio 2002, n. 153) prevedeva che per i lavori il cui importo
complessivo superava la somma di euro 51.645,69, sarebbe stato
necessario trasmettere la dichiarazione di fine lavori sottoscritta
da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e
geometri ovvero da altro soggetto abilitato all’esecuzione degli
stessi e che in caso di violazione di questo adempimento la
detrazione decadeva. Dato che dal 2003 il limite di spesa
detraibile è sceso a 48.000 euro, è venuta meno anche l'adempimento
di trasmissione della data di fine lavori.
In riferimento alla
detrazione d'imposta del 20 per cento per
l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, interessante il
chiarimento fornito in merito alla possibilità di effettuare
l'acquisto prima di aver sostenuto le spese di ristrutturazione.
L'Agenzia ha, infatti, ricordato che per usufruire della detrazione
il contribuente deve:
- fruire della detrazione del 36 per cento per interventi di
recupero edilizio effettuati sull’abitazione alla quale i mobili e
gli elettrodomestici sono destinati;
- aver iniziato gli interventi di recupero edilizio a fronte di
spese sostenute;
- sostenere le spese per l’arredo mediante bonifico bancario o
postale, da cui risultino la causale del versamento, il codice
fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di
partita Iva del beneficiario del pagamento, tra il 7 febbraio 2009
e il 31 dicembre 2009.
Ciò premesso, l'Agenzia ha chiarito che per poter usufruire
dell'incentivo è sufficiente che la data di inizio lavori
(risultante dalla comunicazione che deve obbligatoriamente essere
inviata al centro operativo di Pescara per poter usufruire della
detrazione del 36%) sia anteriore all’acquisto dell’arredo ma non è
necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima
di quelle per l’arredo dell’abitazione.
Per quanto concerne la
detrazione d’imposta del 55 per cento per
interventi di risparmio energetico, segnaliamo i seguenti
chiarimenti:
- se la data di fine lavori, che come già rilevato dall'Agenzia
delle Entrate stessa deve coincidere con la data del collaudo degli
impianti, può essere autocertificata nel caso di interventi per cui
non è previsto il collaudo (es. sostituzione di finestre
comprensivi di infissi);
- se è possibile applicare la detrazione del 55 per cento in
presenza di contributi comunitari, regionali o locali;
- se è possibile fruire dell’agevolazione del 55 per cento per un
intervento che prevede l’installazione di un impianto di
riscaldamento centralizzato in un fabbricato in cui solo una parte
degli appartamenti sono già dotati di impianto di
riscaldamento.
Per quanto concerne il primo punto, l'Agenzia ha rilevato che nel
caso di interventi per cui non è richiesto il collaudo, il
contribuente non può autocertificare la data di fine lavori ma deve
utilizzare altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito
i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa).
In riferimento al secondo punto, la risoluzione n. 3 del 26 gennaio
2010 (
leggi news), sulla base delle
indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha
chiarito che la detrazione d’imposta del 55 per cento è
riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura
attivati dallo Stato, e, di conseguenza, non è cumulabile con
eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalla
Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.
Per quanto concerne l'ultimo punto, la circolare 31 maggio 2007, n.
36 (
circolare) ha precisato che
tutti gli interventi finalizzati al risparmio energetico, sono
agevolabili solo se realizzati su edifici dotati di impianto di
riscaldamento funzionante, presente anche negli ambienti
interessati dall’intervento medesimo, eccezion fatta per la
installazione dei pannelli solari. Nell’ipotesi in cui solo una
parte degli appartamenti sono dotati di impianto di riscaldamento
la detrazione del 55 per cento non può essere riconosciuta
sull’intera spesa sostenuta per l’installazione dell’impianto
centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al
riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto
termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile
alle unità nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della
individuazione della quota di spesa detraibile, sarà utilizzato un
criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote
millesimali riferite a ciascun appartamento.
© Riproduzione riservata