Sistemi integrati di videosorveglianza solo nel rispetto di
specifiche garanzie per la libertà delle persone. Appositi cartelli
per segnalare la presenza di telecamere collegate con le sale
operative delle forze di polizia. Obbligo di sottoporre alla
verifica del Garante privacy, prima della loro attivazione, i
sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertà
fondamentali delle persone, come i sistemi tecnologicamente
avanzati o "intelligenti". Conservazione a tempo delle immagini
registrate. Rigorose misure di sicurezza a protezione delle
immagini e contro accessi non autorizzati.
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato
le nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati dovranno
conformarsi per installare telecamere e sistemi di
videosorveglianza. Il periodo per adeguarsi è stato fissato, a
seconda degli adempimenti, da un minimo di sei mesi ad un massimo
di un anno.
Il provvedimento generale, che sostituisce quello del 2004 e
introduce importanti novità, si è reso necessario non solo alla
luce dell'aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per
diverse finalità (prevenzione, accertamento e repressione dei
reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata,
controllo stradale, etc.), ma anche in considerazione dei numerosi
interventi legislativi adottati in materia: tra questi, quelli più
recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche
competenze in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana,
così come le norme, anche regionali, che hanno incentivato l'uso di
telecamere.
Il provvedimento, di cui è stato relatore Francesco Pizzetti, in
via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tiene conto delle
osservazioni formulate dal Ministero dell'interno e dall'Anci.
Ecco in sintesi le regole fissate dal Garante.
Principi generali
- Informativa: i cittadini che transitano nelle aree
sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza
delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche
quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno.
Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da
soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende
etc.) siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre
uno specifico cartello (allegato n. 2), sulla base del modello
elaborato dal Garante. Le telecamere installate a fini di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate,
ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino
i cittadini.
- Conservazione: le immagini registrate possono essere
conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore,
fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in
relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es.
banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque
la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere
sottoposte a verifica preliminare del Garante.
Settori di particolare interesse
- Sicurezza urbana: i Comuni che installano telecamere per
fini di sicurezza urbana hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne
segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza
siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza
pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La
conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve
speciali esigenze.
- Sistemi integrati: per i sistemi che collegano telecamere
tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la
fornitura di servizi di videosorveglianza "in remoto" da parte di
società specializzate (es. società di vigilanza, Internet
providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro,
sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro
accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque
necessaria la verifica preliminare del Garante.
- Sistemi intelligenti: per i sistemi di videosorveglianza
"intelligenti" dotati di software che permettono l'associazione di
immagini a dati biometrici (es. "riconoscimento facciale") o in
grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente
comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. "motion
detection") è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.
- Violazioni al codice della strada: obbligatori i cartelli
che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle
infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del
veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le
fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere
inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo.
- Deposito rifiuti: lecito l'utilizzo di telecamere per
controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole" per
monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e
orario di deposito.
Settori specifici
- Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate
solo nel rispetto dello norme in materia di lavoro. Vietato
comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno
degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es.
cantieri, veicoli).
- Ospedali e luoghi di cura: no alla diffusione di immagini
di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in
locali accessibili al pubblico. E' ammesso, nei casi
indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario
dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es.rianimazione),
ma l'accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale
autorizzato e ai familiari dei ricoverati.
- Istituti scolastici: ammessa l'installazione di sistemi di
videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con
riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di
chiusura.
- Taxi: le telecamere non devono riprendere in modo stabile
la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con
appositi contrassegni.
- Trasporto pubblico: lecita l'installazione su mezzi di
trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti
precisi (es.angolo visuale circoscritto, riprese senza l'uso di
zoom).
- Webcam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve
avvenire con modalità che non rendano identificabili le
persone.
Soggetti privati.
- Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili
aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo,
prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. si possono
installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma
sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.
Fonte: Garante della Privacy
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