SUPERIFICIE IMPONIBILE MINIMA

13/12/2005

Con la determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio 9 agosto 2005 emanata in attuazione dell'articolo 1, comma 340 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono state disciplinate le modalità d'interscambio, cìincrocio e allineamento dei dati relativi alla superficie, all'ubicazione, all'identificativo catastale, all'indirizzo, ai dati metrici ed agli intestatari catastali di ciascuna unità immobiliare urbana. La legge n. 311 del 2004 obbliga i contribuenti - a decorrere dal 1° gennaio 2005 - a dichiarare, ai fini della Tarsu, una superficie non inferiore all'80% di quella catastale. Al fine di fornire indicazioni per l'acquisizione da parte degli uffici catastali, tramite i Comuni, dei dati degli immobili, l'Agenzia del Territorio ha emanato la Circolare n. 13 del 7 dicembre 2005. Con la circolare vengono forniti chiarimenti sui seguenti peculiari aspetti: 1) modalità di acquisizione delle richieste dei Comuni e rilascio, da parte dell'Agenzia della prima e delle successive forniture dei dati; 2) trattamento, verifica ed allineamento dei dati; 3) modalità di acquisizione delle planimetrie mancanti; 4) gestione delle istanze di rettifica delle superfici fornite dagli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio. La rideterminazione della superficie potrebbe causare un aggravio di spesa. Le unità immobiliari alle quali si applica la disposizione sono quelle descritte nell'allegato B del Dpr 138/98; all'allegato C dello stesso Dpr sono esplicati i criteri per misurare la superficie catastale. Nel caso in cui la superficie dichiarata e, quindi, imponibile, sia maggiore dell'80% di quella catastale, l'importo tassabile non subisce variazioni, essendo il nuovo parametro finalizzato a fissare un valore minimo. La Tarsu si basa sulla presunzione legale relativa, che può essere modificata dalla prova fornita dal contribuente: di conseguenza se la superficie imponibile è maggiore dell'80% si pagherà in base a quella effettiva, se è minore il contribuente dovrà provarlo. La Circolare 13/2005 dell'Agenzia del Territorio indica ai propri uffici le modalità per agevolare l'acquisizione dei dati da parte dei Comuni, specificando la tempistica e la tipologia dei dati da fornire. Inoltre, sono previste apposite procedure per facilitare l'individuazione degli immobili per i quali i dati non sono disponibili.

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