Con l’entrata in vigore del decreto Bersani sulle liberalizzazioni
vengono, di fatto, abolite le tariffe minime previste per le
attività libero professionali senza, però, che queste vengano
elencate nel dettaglio.
Questa falla, secondo il responsabile delle Professioni per
l’Ulivo, Pierluigi Mantini, potrebbe far sì che vengano mantenuti,
per alcune categorie, i compensi minimi: nel settore dei Lavori
Pubblici, infatti, vige il Codice degli Appalti (Dlgs n. 63/2006)
che all’articolo 92 prevede che i corrispettivi minimi previsti per
le categorie professionali siano irrevocabili o abrogati solo in
presenza di norme specifiche (art. 255) a meno di abrogazione
specifica, in sede di conversione del decreto, di questo articolo
92.
Di parere opposto, invece, è il costituzionalista Valerio Onida
secondo il quale, è difficile che le tariffe minime previste dal
Codice degli Appalti possano durare, in quanto il decreto Bersani
dovrebbe abrogare tutte le precedenti norme senza alcun tipo di
deroga. Per ora, quindi, le tariffe minime si devono ritenere
superate.
Da sottolineare è la posizione di Raffaele Sirica, presidente del
Consiglio nazionale degli Architetti, secondo il quale è
discutibile l’urgenza con cui è stata dettata la scelta del decreto
visto che le tariffe, nel settore dei lavori pubblici così come nel
settore dei privati, aspetta da anni un aggiornamento.
La normativa, quindi, darebbe il consenso al fatto che gli utenti
possano recarsi da un professionista, illustrare il servizio di cui
hanno necessità e contrattare il prezzo dovuto per la prestazione
legando, anche al risultato, la parcella da erogare; sarà lecito,
inoltre, per l’utente, recarsi da altri professionisti in modo da
poter comparare le offerte e scegliere la migliore in rapporto
qualità-prezzo.
Con il decreto Bersani non vengono, invece, ritoccate le tariffe
massime: gli utenti potranno, infatti, concordare delle parcelle
adeguate al risultato della prestazione, eliminandone, di fatto, il
precedente divieto.
Non del tutto d’accordo con la deregulation, invece, il presidente
del Consiglio nazionale degli Ingegneri, Ferdinando Luminoso,
preoccupato, soprattutto, per gli effetti che si potrebbero
registrare in fatto di sicurezza.
Con questo decreto vengono, inoltre, aboliti i vincoli alla
pubblicità professionale: i professionisti potranno ora promuovere
i propri servizi presso gli utenti, cosa che va contro la quasi
totalità dei codici deontologici, consentendogli la comparazione
tra costi, caratteristiche ma anche titoli e specializzazioni
professionali.
Questo cambiamento riguarda, comunque, più gli ingegneri e gli
architetti, che con un provvedimento di marzo hanno approvato la
riforma del sistema dell’informativa e della pubblicità del codice
deontologico.
Ultima novità da segnalare è quella sull’erogazione dei servizi
professionali interdisciplinari: gli utenti, infatti, potranno
rivolgersi ad associazioni tra professionisti o a società di
persone a patto che i professionisti non prendano parte a più di
una società e che le società stesse abbiano l’obbligo di segnalare
inizialmente quali saranno i soggetti che forniranno la prestazione
e cha avranno la responsabilità della stessa andando contro la
precedente normativa (art. 2 della legge n. 1815/1993) che
consentiva l’associazione fra professionisti utilizzando, nei
rapporti con terzi, esclusivamente la dicitura “studio tecnico,
legale commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, ovvero
studi associati indirizzati a specifiche aree. Il problema,
comunque, non viene risolto completamente in quanto dispone che sia
poi il ministero della giustizia, di concerto con quello
dell’industria e della sanità, a stabilire, con decreto, i
requisiti necessari per la costituzione delle società che hanno
come scopo l’esercizio di attività di assistenza e consulenza.
Non essendo, però, ad oggi ancora approvato il decreto,
l’abrogazione dell’esercizio in forma societaria per le professioni
protette rimane sulla carta.
Resta da specificare che il decreto non considera le disposizioni
sull’esercizio delle professioni reso nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso.
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