Parcheggi pertinenziali Ribaltando la posizione assunta dai giudici
di primo grado, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del
31/3/2010 ha ritenuto che l'articolo 9, comma 1, della Legge
122/1989, in materia di parcheggi pertinenziali, deve essere letto
nel senso che la possibilità di realizzare detti parcheggi, in
deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici, non è
limitata soltanto ai proprietari di immobili esistenti sulla base
di un vincolo materiale di pertinenzialità preesistente fra detti
immobili e i parcheggi medesimi.
Infatti, nella parte in cui la norma prevede che detti parcheggi
"possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche
nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato" si
intende che tale possibilità è attribuita anche a soggetti
terzi.
In tale ipotesi ovviamente i box così realizzati dovranno poi
essere ceduti a proprietari di immobili esistenti in zona,
venendosi a configurare quindi solo ex post il vincolo
pertinenziale.
Secondo il Consiglio di Stato i parcheggi collocati in aree esterne
ai fabbricati, a differenza di quelli posti nel sottosuolo o al
piano terreno degli stessi, non devono essere realizzati
necessariamente dai proprietari dell'immobile, ma possono esserlo
anche da terzi.
Anche per essi vale la possibilità di eseguire gli interventi in
deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi
vigenti.
Inoltre, ha precisato, il Consiglio, deve ritenersi ammissibile che
"le aree pertinenziali esterne" cui fa riferimento la disposizione
richiamata, possano anche essere collocate non in rapporto di
immediata contiguità materiale con il fabbricato cui i realizzandi
parcheggi sono destinati ad accedere. Dette aree esterne possono
altresì essere anche di proprietà di soggetto diverso dal
proprietario dell'immobile nei cui confronti i parcheggi sono
destinati a divenire "pertinenziali".
Fonte: ANCE
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