Con decisione del 21 giugno 2006 n. 3703 del Consiglio di Stato,
sez. V, si decreta che un appalto può essere affidato anche a chi
fa pervenire l’offerta tramite corriere espresso anziché tramite
raccomandata a/r così come richiesto dal bando.
Un'associazione di imprese è, infatti, risultata vincitrice di un
bando a cui aveva risposto inviando l’offerta tramite corriere
espresso e non tramite Poste, spingendo la seconda classificata a
presentare ricorso al Tar per il non rispetto delle condizioni
indicate nel bando di gara. Il Tar, interpretando che il bando
avesse imposto, come unica modalità di invio, la raccomandata, ha
riposto che l'invio dell’offerta doveva avvenire esclusivamente,
pena l’esclusione dalla gara, tramite, appunto, raccomandata
postale dando, di fatto, ragione alla seconda classificata. A
questo punto l'Ati (l'associazione vincitrice) è ricorsa al
Consiglio di Stato che, invece, ha dato parere opposto: analizzando
il bando, infatti, sebbene si dovesse privilegiare l'invio tramite
raccomandata postale, non è specificato in nessuna clausola del
bando stesso che, se l'invio dell’offerta fosse avvenuto in modo
diverso, ci sarebbe stata l'esclusione dalla gara. L'esclusione
dalla gara può essere, infatti, operata in tutti i casi in cui non
vengano rispettate le prescrizioni, segnalate con la dicitura pena
l’esclusione dalla gara, indicate nel bando e, eccezionalmente,
anche in quei casi in cui esplicitamente non sia disposta
l’esclusione ma che emerga palesemente che il mancato rispetto di
alcune clausole porti all'esclusione.
In presenza di regole dubbie viene, invece, considerato favorevole
ciò che la maggioranza dei partecipanti alla gara ha seguito senza,
peraltro, produrre l’esclusione per coloro che non hanno osservato
la prescrizione, anche perché è da favorire la maggior
partecipazione possibile in modo da garantire, nell’interesse
pubblico, la più accurata selezione tra le offerte. Nel caso
esaminato, l’equivocità riscontrata è che il bando non ha indicato
nessuna obbligatorietà tassativa nella richiesta di invio delle
offerte e, pertanto, non poteva comportare l’esclusione dalla gara
anche perché, l’invio tramite corriere, così come quelo con
raccomandata, garantisce data e ora certe.
© Riproduzione riservata