Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 96 del 10 giugno scorso
su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali,
Sandro Bondi ha approvato un
regolamento che, in
coerenza con quanto disposto dal Codice dei beni culturali,
semplifica le procedure previste per il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve
entità che non comportino alterazione dei luoghi o dell'aspetto
esteriore degli edifici (tassativamente elencati nel
provvedimento), con l’obiettivo di razionalizzare gli adempimenti
connessi. Sul provvedimento è stata acquisita l’intesa in sede di
Conferenza unificata e sono stati acquisiti i pareri del Consiglio
di Stato e delle Commissioni parlamentari.
Con il Decreto in argomento vengono snellite una serie di attività,
attribuendo in capo all'amministrazione locale un parere preventivo
sugli interventi.
L'elenco degli interventi "di lieve entità" è contenuto
nell'allegato al Decreto. Si tratta di 42 tipologie che, secondo le
stime del ministero, dovrebbero abbattere del 75% il totale delle
richieste autorizzative che affollano le soprintendenze. Nel
dettaglio il citato elenco, comprende, tra l’altro:
- l'incremento dei volumi degli edifici, che non dovrà essere
però superiore al 10 per cento della volumetria originaria e
comunque non superiore ai 100 mc (e non si applica alle zone
omogenee "A" del Dm n. 1444 del 1968);
- gli interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto
di volumetria e sagoma preesistenti;
- gli interventi sui prospetti degli edifici esistenti quali:
aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti
per dimensione e posizione;
- gli interventi sulle finiture esterne con rifacimento di
intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di
quelli preesistenti;
- la realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento
o modifica dì cornicioni, ringhiere, parapetti ; chiusura di
terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione
di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne
(la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee
"A" dì cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e
ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi
dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice);
- gli interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali:
rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale
diverso ; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti
tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione
delle falde ; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca
di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli ;
realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari ;
realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non
si applica nelle zone territoriali omogenee "A" dì cui all'art . 2
del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e
agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art . 136, comma 1,
lettere a), b) e e) del Codice);
- gli interventi necessari al superamento delle barriere
architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle
pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica
di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai
sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si
applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136,
comma 1, lettere a), b) e c) del Codice);
- la collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici
per locali destinati ad attività commerciali;
- gli interventi come adeguamento della viabilità esistente
(rotatorie, riconfigurazione incroci stradali, banchine e
marciapiedi);
- gli interventi di allaccio alle infrastrutture a rete se
comportano opere soprasuolo, linee elettriche e telefoniche su palo
(non superiori rispettivamente a 10 e 6,30 metri);
- l'installazione di impianti tecnologici esterni per uso
domestico autonomo come condizionatori, caldaie, antenne o parabole
(la norma però non si applica agli immobili soggetti a tutela
dall'articolo 136 comma 1 lettere a), b), c) del Codice;
- l'installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino
a una superficie di 25 mq (anche qui la semplificazione non si
applica alle zone territoriali omogenee "A" e alle aree vincolate
previste nel Codice).
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