In caso di ricorso amministrativo in attesa di risposta, la
regolarità contributiva (DURC) può essere dichiarata sino alla
decisione che respinge il ricorso stesso. Va riconosciuta la
possibilità di attestare la regolarità contributiva, ai fini del
rilascio del DURC, fino all'adozione del provvedimento formale di
decisione dell'Organo competente.
Lo ha affermato il Ministero del Lavoro con la comunicazione n.
10849 del 18 giugno 2010, in risposta alla diverse richieste di
chiarimento pervenute a seguito dell'interpello n. 64 del 31 luglio
2009, in merito al rilascio del Durc in presenza di contenzioso
amministrativo dopo l'inutile decorso del termine assegnato dalla
legge per la decisone del ricorso, con conseguente formazione del
silenzio. In particolare, il Ministero nel 2009 aveva chiarito che
decorso il termine previsto dalla legge per la decisione di un
ricorso, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971, la mancata
pronuncia deve intendersi quale silenzio rigetto che ha la medesima
valenza di una decisione espressa. In tal caso, pertanto, il
ricorso deve considerarsi respinto e in assenza di ricorso
giudiziario non è possibile certificare la regolarità contributiva
dell'impresa.
Tuttavia, l'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971stabilisce che
"contro gli atti amministrativi (...) di enti pubblici (...), è
ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei
limiti e con le modalità previste dalla legge o dagli ordinamenti
dei singoli enti".
In tal senso, l'INAIL, con la nota n. 8523/2009, ha recepito quanto
affermato dal Ministero del Lavoro, affermando che decorsi i
termini previsti senza che gli organi aditi abbiano comunicato al
ricorrente la relativa decisione, i ricorsi avverso i provvedimenti
dell'Istituto si intendono respinti. Diversamente l'Inps, secondo
il regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi
adottato in attuazione del D.P.R. n. 639/1970, come modificato
dalla legge n. 88/1989, non riconosce alcuna valenza, ai fini
dell'esito del ricorso amministrativo, all'inutile decorso del
termine previsto dalla legge, rilevante invece quale condizione di
procedibilità per promuovere il contenzioso giudiziario.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha precisato come il decorso del
termine di novanta giorni non abbia effetti sostanziali, ma
soltanto processuali, senza far venir meno, in capo all'autorità
investita del ricorso, il potere-dovere di deciderlo (sentenza n.
983/2000)
Infine, il Ministero del Lavoro ha richiamato il DM 24 ottobre 2007
che, all'art. 8, comma 2, lett. a), prevede che
"in pendenza di
contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata
sino alla decisione che respinge il ricorso".
In definitiva, secondo il nuovo orientamento del Ministero, la
formazione del silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo non osta
alla possibilità da parte dell'INPS di attestare la regolarità
contributiva dell'impresa ai fini del rilascio del Durc, fino alla
decisione esplicita del contenzioso da parte dell'organo
competente.
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