DEROGA STRUMENTI URBANISTICI

25/07/2006

Il TAR Lombardia, sezione II di Milano con la sentenza n. 1715, del 5 luglio 2006 è tornato sul tema dei parcheggi pertinenziali realizzati ai sensi dell’art. 9, comma 1 della Legge 122/1989 (Legge Tognoli), ribadendo due principi già affermati in passato dalla giurisprudenza amministrativa e cioé che:
  • la dizione usata dal legislatore nell'art 9, primo comma, della legge 24 marzo 1989 n. 122, il quale consente ai proprietari di immobili di realizzare "nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti", deve essere interpretata estensivamente, e quindi come comprensiva anche dei box seminterrati, purché realizzati, come nel caso in esame, entro l'area di pertinenza dell'immobile;
  • la possibilità di derogare agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti rende derogabili anche le norme sulle distanze delle costruzioni dai confini di proprietà, in quanto, a fronte di una disciplina speciale dettata dalla superiore esigenza di contrastare la congestione ambientale, la disciplina delle distanze, preposta alla salvaguardia di interessi prevalentemente privatistici di buon vicinato e di ordinato esercizio della proprietà, deve necessariamente recedere (cfr. Cons. Stato V, 3.7.1995 n. 1007).


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