Nuovo Regolamento Codice dei contratti: Bollinatura del Regolamento ed analisi della parte VI relativa ai contratti eseguiti all'estero

13/07/2010

Mentre è già passato quasi un mese dall'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, abbiamo notizia che il testo definitivo non è stato ancora inviato al Capo dello Stato per la firma, la successiva registrazione da parte della Corte dei Conti e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il motivo è legato al fatto che il Decreto non è stato ancora "bollinato" ma si spera che questa settimana lo stesso venga trasmesso al Capo dello Stato.
Ricordiamo che i regolamenti di iniziativa governativa che comportano ricadute finanziarie, devono essere corredati di una relazione tecnica, in cui, oltre a quantificare l'onere "autorizzato" e "coperto" dal medesimo, si puntualizzi nel dettaglio le singole voci di spesa. La verifica di tale relazione viene effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato, la quale, una volta riscontrata la corretta quantificazione dell'onere recato dal provvedimento nonché l'idoneità della relativa copertura finanziaria appone, tramite la "bollinatura" posta dal Ragioniere generale dello Stato, il proprio visto di conformità senza il quale il provvedimento non può essere controfirmato dal Presidente della Repubblica.

Nell'attesa che il testo del regolamento venga "bollinato" dalla Ragioneria generale dello Stato, parliamo oggi della parte VI dedicata alle norme sui Contratti eseguiti all'estero.
In particolare la Parte VI è composta da 14 articoli suddivisa nei seguenti due titoli:
  • Titolo I - Contratti nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (artt. 343 - 350)
  • Titolo II - Lavori su immobili all'estero ad uso dell’amministrazione del Ministero degli affari esteri (artt. 351 - 356)

Occorre precisare che nel titolo I, rispetto al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono apportate alcune modifiche volte alla regolamentazione, oltre che dei lavori, dei servizi e forniture ed altre di carattere formale, finalizzate ad una più chiara lettura delle norme; altre ancora sostanziali che mirano a:
  • assicurare una maggiore partecipazione del Paese in Via di Sviluppo (PVS) per l'esecuzione dell'intervento di cooperazione di cui è beneficiario;
  • risolvere possibili problemi di incompatibilità tra norme italiane e norme locali per i lavori appaltati dalle ambasciate;
  • garantire livelli di sicurezza e di impatto ambientale dei lavori nei PVS analoghi a quelli dei Paesi UE;
  • snellire l'iter procedurale che, in genere, nei PVS risulta notevolmente più complesso di quello dei lavori in Italia per la presenza di altri soggetti decisionali (autorità locali e organismi internazionali finanziatori).

Nel Titolo II, invece, l'articolato è predisposto sulla base del titolo XIV del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e sono previsti alcuni adattamenti volti unicamente a fornire maggior semplificazione e snellezza nell'ambito del procedimento, nonché a limitare il rischio di varianti e contenzioso.

A cura di Paolo Oreto


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