Mentre è già passato quasi un mese dall'approvazione definitiva da
parte del Consiglio dei Ministri del Regolamento di attuazione del
Codice dei contratti, abbiamo notizia che il testo definitivo non è
stato ancora inviato al Capo dello Stato per la firma, la
successiva registrazione da parte della Corte dei Conti e la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il motivo è legato al fatto che il Decreto non è stato ancora
"
bollinato" ma si spera che questa settimana lo stesso venga
trasmesso al Capo dello Stato.
Ricordiamo che i regolamenti di iniziativa governativa che
comportano ricadute finanziarie, devono essere corredati di una
relazione tecnica, in cui, oltre a quantificare l'onere
"
autorizzato" e "
coperto" dal medesimo, si
puntualizzi nel dettaglio le singole voci di spesa. La verifica di
tale relazione viene effettuata dalla Ragioneria generale dello
Stato, la quale, una volta riscontrata la corretta quantificazione
dell'onere recato dal provvedimento nonché l'idoneità della
relativa copertura finanziaria appone, tramite la
"
bollinatura" posta dal Ragioniere generale dello Stato, il
proprio visto di conformità senza il quale il provvedimento non può
essere controfirmato dal Presidente della Repubblica.
Nell'attesa che il testo del regolamento venga "
bollinato"
dalla Ragioneria generale dello Stato, parliamo oggi della
parte
VI dedicata alle norme sui Contratti eseguiti all'estero.
In particolare la Parte VI è composta da 14 articoli suddivisa nei
seguenti due titoli:
- Titolo I - Contratti nell'ambito di attuazione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49 (artt. 343 - 350)
- Titolo II - Lavori su immobili all'estero ad uso
dell’amministrazione del Ministero degli affari esteri (artt. 351 -
356)
Occorre precisare che nel titolo I, rispetto al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono
apportate alcune modifiche volte alla regolamentazione, oltre che
dei lavori, dei servizi e forniture ed altre di carattere formale,
finalizzate ad una più chiara lettura delle norme; altre ancora
sostanziali che mirano a:
- assicurare una maggiore partecipazione del Paese in Via di
Sviluppo (PVS) per l'esecuzione dell'intervento di cooperazione di
cui è beneficiario;
- risolvere possibili problemi di incompatibilità tra norme
italiane e norme locali per i lavori appaltati dalle
ambasciate;
- garantire livelli di sicurezza e di impatto ambientale dei
lavori nei PVS analoghi a quelli dei Paesi UE;
- snellire l'iter procedurale che, in genere, nei PVS risulta
notevolmente più complesso di quello dei lavori in Italia per la
presenza di altri soggetti decisionali (autorità locali e organismi
internazionali finanziatori).
Nel Titolo II, invece, l'articolato è predisposto sulla base del
titolo XIV del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554 e sono previsti alcuni adattamenti volti unicamente a
fornire maggior semplificazione e snellezza nell'ambito del
procedimento, nonché a limitare il rischio di varianti e
contenzioso.
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