APPROVATO DAL SENATO

26/07/2006

A conclusione di una estenuante seduta protrattasi dalle ore 9,00 alla mezzanotte il Senato con 160 voti a favore e 53 contro su una maggioranza di 157 ha approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl 741, "Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" sul quale in mattinata il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Vannino Chiti aveva posto, a nome del Governo, la questione di fiducia.

Dopo la prima lettura al Senato il provvedimento, in scadenza il 2 settembre, prosegue il suo iter alla Camera.

Il disegno di legge approvato dal Senato apporta alcune modifiche al testo originario tra le quali ricordiamo che l'originario testo dell'articolo 2 viene modificato e diventa il seguente nel quale in bold sono indicate le modifiche introdotte nella conversione in legge:
"Articolo 2. (Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali)"
  1. 1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
    1. l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
    2. il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;
    3. il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
  2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.
    2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.
  3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1º gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle".

Come è possibile vedere viene confermata:
  • la abrogazione dell'obbligatorietà di tariffe fisse o minime;
  • il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa e di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero professionale deve essere esclusivo;
  • ma è stata inserita, nel nuovo comma 2, la previsione che, nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.

Per altro nel provvedimento, approvato ieri notte al Senato, sono presenti sono contenute, tra le altre, le seguenti novità:
  • l'applicazione graduale dell'obbligo di pagamento elettronico delle parcelle professionali con la precisazione che fino al 30 giugno 2007 si potranno pagare in contanti le somme fino a 1000 euro, dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500 euro, dal 1º luglio 2008 il limite per i contanti scenderà a 100 euro;
  • l'aliquota Iva agevolata del 10% sugli interventi di ristrutturazione edilizia a decorrereil 1° ottobre e sino al 31 dicembre 2006;
    nuove regole fiscali per gli immobili;
  • dal 1º gennaio 2007 i compensi per servizi di intermediazione immobiliare per l'acquisto della prima casa saranno detraibili, fino a un massimo di 1.000 euro;
  • la previsione di un "pacchetto sicurezza" che prevede, tra le altre cose, il sequestro del cantiere qualora venga accertata una presenza di lavoratori in nero superiore al 20% e l'obbligo di comunicare l'assunzione del lavoratore almeno un giorno prima dell'inizio della prestazione.


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