L'
Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture ha emanato con la Determinazione n. 5 del 27
luglio scorso le "
Linee guida per l'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura ed all'ingegneria".
In verità l'Autorità era intervenuta più volte sul tema
dell'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria (da ultimo con le determinazioni n. 1/2006 e n.
4/2007), cercando di chiarire le questioni controverse e fornire
indicazioni operative.
L'Autorità precisa che la nuova determinazione nasce anche a
seguito della persistente
disomogeneità procedurale delle
stazioni appaltanti, ma anche dal che caratterizza le offerte
degli operatori economici.
E' stata, quindi, necessaria un'ulteriore ed approfondita
riflessione sull'assetto giuridico ed economico di tale mercato
nella consapevolezza della centralità della progettazione, quale
momento fondamentale per assicurare la corretta realizzazione delle
opere pubbliche.
La nuova determinazione nasce a seguito di un
tavolo tecnico di
consultazione con gli ordini professionali e le categorie
economiche interessate e con la partecipazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, al fine di approfondire, sul piano
tecnico-giuridico, le
modalità di effettuazione delle gare e di
presentazione delle offerte.
Le nuove linee guida nascono, quindi, con l'analisi delle varie
fasi sub-procedimentali (modalità di affidamento, determinazione
dell'importo a base di gara, individuazione dei requisiti di
partecipazione e dei criteri di aggiudicazione dell'offerta) e
dedicano un particolare focus al procedimento di verifica della
congruità delle offerte.
Nelle nuove linee guida allegate alla determinazione n. 5 sono
trattati dettagliatamente i seguenti argomenti:
- le modalità di affidamento
- i requisiti di partecipazione alla gara
- i criteri di aggiudicazione
- indicazioni sulle modalità di applicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa
- la determinazione dell'importo a base di gara
- la valutazione della congruità delle offerte.
In particolare per quanto concerne la
determinazione
dell'importo a base di gara, l'Autorità ha precisato che
il
corrispettivo va determinato applicando il D.M. 4 aprile 2001,
emanato dal Ministro della giustizia di concerto con l'allora
Ministro dei lavori pubblici (recante "
Corrispettivi delle
attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modifiche", pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26 aprile 2001), almeno finché tale decreto non sarà sostituito da
uno nuovo, emanato ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Codice,
"
tenendo conto delle tariffe previste per le categorie
professionali interessate".
Occorre precisare, anche, che nel citato decreto ministeriale non è
contemplato l'incarico di collaudo; pertanto, per calcolare il
corrispettivo dei collaudatori da porre a base di gara, si potrà
utilizzare, come parametro di riferimento, i criteri contemplati
nella legge n. 143/1949.
Inoltre, qualora l'affidamento riguardi anche prestazioni relative
a tecnici che non siano architetti o ingegneri quali i geologi,
geometri, periti industriali, nel determinare il costo a base di
gara deve aversi riguardo alle tariffe professionali di spettanza
di tali tecnici.
La stazione appaltante, nel fare riferimento al d.m. 4 aprile 2001,
deve darne chiara indicazione ed applicarlo con correttezza, nonché
in modo analitico; laddove, invece, decida di avvalersi di altri
parametri di riferimento (listini, prezziari), gli stessi dovranno
essere resi pubblici e controllabili.
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