Sulla Gazzetta ufficiale n. 174 del 28 luglio scorso è stata
pubblicata la determinazione dell'
Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7
luglio 2010 recante "
Disciplina dei pagamenti nei contratti
pubblici di forniture e servizi".
Nella determinazione l'Autorità presieduta oggi da
Giuseppe
Brienza precisa che per i termini di pagamento, la decorrenza
degli interessi di mora e gli interessi in caso di ritardo, le
pubbliche amministrazioni devono attenersi alle disposizioni del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 per la redazione
dei documenti di gara e contrattuali.
Con la determinazione in cui viene posta l'attenzione sulla
normativa applicabile e sulle indicazioni operative, l'Autorità
ritiene che le stazioni appaltanti:
- devono attenersi nella redazione dei documenti di gara, nonché
dei documenti contrattuali, alle disposizioni previste dal decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 con riguardo ai termini di
pagamento, alla decorrenza degli interessi moratori ed al saggio di
interessi applicabile in caso di ritardo;
- non possono subordinare la partecipazione alle procedure di
gara o la sottoscrizione del contratto all'accettazione di termini
di pagamento, di decorrenza degli interessi moratori e misura degli
interessi di mora difformi da quelli previsti dal decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, né prevedere tale accettazione
come elemento di favorevole valutazione delle offerte tecniche
nell’ambito del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
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