Giorni di passione per le libere professioni.
Dopo l'approvazione da parte del senato del maxiemendamento
interamente sostitutivo del ddl 741, "
Conversione in legge del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" il
provvedimento ha proseguito il suo iter alla Camera dove sembra che
il Governo sia pronto ad accettare qualche modifica da parte
dell'opposizione.
In atto, per quanto concerne i libero professionisti, in
riferimento a quanto previsto all'articolo 2 ed all'articolo 35 la
situazione è la seguente.
Nel maxiemendamento approvato in senato, con l'articolo 2 viene
disposta l'abrogazione delle disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono:
- l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari
che prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime;
- il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa
circa i titoli e le specializzazioni professionali, le
caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi
complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e
veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato
dall'ordine;
- il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo
interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra
professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo
all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il
medesimo professionista non può partecipare a più di una società e
che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci
professionisti previamente indicati, sotto la propria
personale.
In verità occorre anche ricordare che nel maxiemendamento,
all'articolo 2 comma 2 è stato inserito un ultimo periodo nel quale
viene precisato che "
Nelle procedure ad evidenza pubblica, le
stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove
motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di
riferimento per la determinazione dei compensi per attività
professionali".
Per quanto concerne, poi, le previsioni di cui all'articolo 35,
comma 12 relative all'introduzione dell'obbligo di "tenere uno o
più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono,
obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e
dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle
spese", viene disposta l'applicazione graduale dell'obbligo di
pagamento elettronico delle parcelle professionali: che fino al 30
giugno 2007 si potranno pagare in contanti le somme fino a 1000
euro, dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite viene ridotto
a 500 euro e per ultimo dal 1º luglio 2008 il limite per il
contante scenderà a 100 euro precisando però che tra la data del 4
luglio (data di entrata in vigore de Decreto-legge n. 223/2006) e
la data di pubblicazione della legge di conversione esiste un solo
limite di 100 euro al di sopra del quale è vietato qualsiasi
pagamento per contante.
Ovviamente continuano le iniziative di protesta delle categorie
professionali ed in un comunicato il Comitato unitario delle
professioni, datato 26 luglio, ha annunciato per il prossimo mese
di ottobre un confronto pubblico sulla riforma delle professioni e
invita i professionisti a partecipare alla manifestazione prevista
oggi a Roma.
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