COSTI DELLA SICUREZZA

01/08/2006

L’Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture torna sull’argomento della sicurezza e dei relativi costi con la determinazione n. 4 del 26 luglio scorso.
L’autorità chiarisce che il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione quando redige il Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) deve inserire nei costi della sicurezza quelli espressamente indicati nell’art. 7, comma 1 del DPR n. 222/2003 e riferibili alle specifiche esigenze del cantiere e quindi ponteggi, passerelle, tra battelli e tutte le baracche di cantiere ( bagni, spogliatoi e refettori) che sono strumenti a garanzia della sicurezza, della salute e dell’igiene dei lavoratori edili e che rientrano, dunque, a pieno titolo tra i costi della sicurezza da stimare a parte e che non sono soggetti a ribasso.

Nella determinazione, che ribalta precedenti affermazioni dell’autorità stessa, le opere provvisionali, relative all’allestimento del cantiere, rientrano a tutti gli effetti tra gli oneri per la sicurezza che, così come previsto dal Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006, non sono soggetti a ribasso e nella determinazione viene dettagliatamente indicato l’elenco delle opere che rientrano in tale categoria (Mezzi e servizi di protezione collettiva connessi agli obblighi della legge n. 626/1994, recinzioni di cantiere, ………. ponteggi, trabattelli, bagni, refettori, spogliatoi).

Nella determinazione stessa viene altresì precisato che per la stima dei costi viene condiviso il sistema elaborato dalle Regioni ed indicato nelle Linee guida del DPR n. 222/2003 e deve essere effettuata, quindi, analiticamente per singole voci, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente.

La determinazione entra anche nel merito degli oneri del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) precisando che lo stesso deve verificare la costante corrispondenza dei contenuti del PSC alla specificità del cantiere ed il rispetto da parte dell’esecutore di tutti gli altri obblighi generali della sicurezza che non fanno parte del PSC.

Sempre nella determinazione, viene precisato che nel caso di perizie di variante, le stesse dovranno essere corredate anche del PSC e che il responsabile unico del procedimento dovrà farsi carico del rispetto di tale adempimento controllando anche che anche il costo della sicurezza compreso nell’importo di perizia non sia assoggettato al ribasso d’asta.
Per ultimo, nel caso di reiterate infrazioni agli obblighi della sicurezza, le stazioni appaltanti potranno procedere alla risoluzione del contratto e dovranno segnalare all’Osservatorio, per l’annotazione nel Casellario informatico, le infrazioni in materia di sicurezza che siano seguite da risoluzione del contratto o anche, a causa di violazioni minori, dalla sospensione dei lavori.

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