L’Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e
forniture torna sull’argomento della sicurezza e dei
relativi costi con la determinazione n. 4 del 26
luglio scorso.
L’autorità chiarisce che il coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione quando redige il Piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC) deve inserire nei costi della sicurezza
quelli espressamente indicati nell’art. 7, comma 1 del DPR n.
222/2003 e riferibili alle specifiche esigenze del cantiere e
quindi ponteggi, passerelle, tra battelli e tutte le baracche di
cantiere ( bagni, spogliatoi e refettori) che sono strumenti a
garanzia della sicurezza, della salute e dell’igiene dei lavoratori
edili e che rientrano, dunque, a pieno titolo tra i costi della
sicurezza da stimare a parte e che non sono soggetti a ribasso.
Nella determinazione, che ribalta precedenti affermazioni
dell’autorità stessa, le opere provvisionali, relative
all’allestimento del cantiere, rientrano a tutti gli effetti tra
gli oneri per la sicurezza che, così come previsto dal Codice dei
contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006, non sono soggetti a ribasso
e nella determinazione viene dettagliatamente indicato l’elenco
delle opere che rientrano in tale categoria (Mezzi e servizi di
protezione collettiva connessi agli obblighi della legge n.
626/1994, recinzioni di cantiere, ………. ponteggi, trabattelli,
bagni, refettori, spogliatoi).
Nella determinazione stessa viene altresì precisato che per la
stima dei costi viene condiviso il sistema elaborato dalle Regioni
ed indicato nelle Linee guida del DPR n. 222/2003 e deve essere
effettuata, quindi, analiticamente per singole voci, a corpo o a
misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure
basata su prezzari o listini ufficiali vigenti nell’area
interessata o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del
committente.
La determinazione entra anche nel merito degli oneri del
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) precisando
che lo stesso deve verificare la costante corrispondenza dei
contenuti del PSC alla specificità del cantiere ed il rispetto da
parte dell’esecutore di tutti gli altri obblighi generali della
sicurezza che non fanno parte del PSC.
Sempre nella determinazione, viene precisato che nel caso di
perizie di variante, le stesse dovranno essere corredate anche del
PSC e che il responsabile unico del procedimento dovrà farsi carico
del rispetto di tale adempimento controllando anche che anche il
costo della sicurezza compreso nell’importo di perizia non sia
assoggettato al ribasso d’asta.
Per ultimo, nel caso di reiterate infrazioni agli obblighi della
sicurezza, le stazioni appaltanti potranno procedere alla
risoluzione del contratto e dovranno segnalare all’Osservatorio,
per l’annotazione nel Casellario informatico, le infrazioni in
materia di sicurezza che siano seguite da risoluzione del contratto
o anche, a causa di violazioni minori, dalla sospensione dei
lavori.
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