Illegittimo il titolo a costruire assentito sul progetto redatto da
un geometra, che preveda strutture in cemento armato, se non siano
specificate, con motivazione adeguata, le ragioni per cui le
caratteristiche dell'opera e le sue modalità costruttive rientrano
nella sfera di competenza professionale del progettista, spettando
al giudice amministrativo il sindacato sulla valutazione circa
l'entità quantitativa e qualitativa della costruzione, al fine di
stabilire se la stessa, ancorché prevista con struttura in cemento
armato, rientri o meno nella nozione di "modesta costruzione
civile", alla cui progettazione è limitata la competenza
professionale del geometra, ai sensi degli artt. 16 e segg. R.D. 11
febbraio 1929 n. 274.
Lo ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), con la
sentenza n. 9772 del 28 giugno 2010 che ha accolto il ricorso
presentato per l'annullamento di un permesso di costruire
rilasciato per una sopraelevazione al primo piano di un
fabbricato.
I giudici del TAR hanno ricordato che è compito dell'Autorità
comunale l'accertamento della qualifica del professionista a cui è
stata affidata la progettazione dell'opera, in relazione alla
natura ed importanza della costruzione, in quanto le norme che
regolano l'esercizio ed i limiti di applicazione delle professioni
di geometra, architetto ed ingegnere sono dettate per assicurare
che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano
assegnati a chi abbia la preparazione adeguata all'importanza delle
opere, a salvaguardia sia dell'economia pubblica e privata, sia
dell'incolumità delle persone.
Ciò premesso, il TAR ha accolto il ricorso, annullando il titolo a
costruire, in quanto a fronte di una progettazione che prevede la
realizzazione di strutture in cemento armato, gli atti
autorizzativi nulla espongono circa le ragioni per le quali l'opera
ricade nella competenza professionale del geometra. È, dunque, da
ritenersi illegittimo il permesso a costruire assentito sul
progetto, redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento
armato, se non siano specificate, con motivazione adeguata, le
ragioni per cui le caratteristiche dell'opera e le sue modalità
costruttive rientrano nella sfera di competenza professionale del
progettista, spettando al giudice amministrativo il sindacato sulla
valutazione circa l'entità quantitativa e qualitativa della
costruzione, al fine di stabilire se la stessa, ancorché prevista
con struttura in cemento armato, rientri o meno nella nozione di
"modesta costruzione civile", alla cui progettazione è limitata la
competenza professionale del geometra, ai sensi degli artt. 16 e
segg. R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 (cfr. TAR Abruzzo 28 settembre
1999 n. 547).
Ricordiamo che la sentenza del TAR campano arriva dopo un anno di
dibattiti in merito al
Ddl 1865, presentato dalla
senatrice Arch. Simona Vicari e recante "Disposizioni in materia di
competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei
periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti
industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23"
e al
Ddl 3493, presentato da
Daniele Toto il 20 maggio 2010 e recante "Disposizioni in materia
di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati,
dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei
periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21
e L 23, nonché di pratica professionale e accesso all'albo dei
geometri".
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