Sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto è stato pubblicato il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006
recante “
Organizzazione del Ministero delle
infrastrutture”.
Il Decreto in argomento è motivato dallo spacchettamento del
precedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in due
separati Ministeri.
Nell’articolo 1 del Decreto vengono definite le competenze del
Ministero che possono essere così riassunte:
- a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione
delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le
reti elettriche, idrauliche, acquedottistiche, di integrazione
modale fra i sistemi di trasporto nonché delle altre opere
pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in
materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;
- b) concerto sul piano generale dei trasporti e della logistica,
piani urbani della mobilità e pianificazione di settore per i
trasporti;
- c) edilizia residenziale: aree urbane;
- d) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi
infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere
corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;
- e) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle
città e delle aree metropolitane;
- f) identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del
territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema
delle città e delle aree metropolitane, reti infrastrutturali e
opere di competenza statale, politiche urbane e dell'edilizia
abitativa, opere marittime e portuali e infrastrutture idrauliche,
opere infrastrutturali per la viabilità, ivi comprese sicurezza e
regolazione tecnica concernenti le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato
- g) monitoraggio, controllo e vigilanza in materia
infrastrutturale e nelle aree di cui al presente articolo, nonché
vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla
concessione e dai contratti di programma o di servizio,
limitatamente alla realizzazione e manutenzione delle
infrastrutture e nei limiti dei compiti e delle funzioni spettanti
allo Stato ai sensi del presente articolo, fatto salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- h) relazioni internazionali nelle aree di competenza
precedentemente definite.
Con l’articolo 3 vengono, poi, definite le competenze del Ministero
dei Trasporti che risultano le seguenti:
- a) proposta del piano generale dei trasporti e della logistica,
dei piani urbani della mobilità e della pianificazione di settore
per i trasporti;
- b) concerto sugli atti di programmazione di competenza del
Ministero delle infrastrutture di cui all'art. 1, lettera a) e, per
quanto di competenza, alle lettere d) ed f);
- c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti;
demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle
acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni
interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile
e trasporto aereo;
- d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza
dei trasporti terrestri;
- e) sicurezza e regolazione tecnica concernenti le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di trasporti e servizi
della mobilità, ivi compresa la intermodalità;
- f) monitoraggio, controllo e vigilanza in materia di mobilità e
nelle aree di cui al presente articolo, nonché vigilanza sui
gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e da
contratti di programma o di servizio, limitatamente ai compiti e
alle funzioni spettanti allo Stato ai sensi del presente
articolo;
- g) relazioni internazionali nelle aree di competenza
precedentemente definite.
Con i successivi articoli 3 e 4 vengono, poi, definiti gli Uffici
di diretta collaborazione dei due Ministeri e con gli articolo 5 e
6 le articolazioni dei due Ministeri mentre negli articoli 7 ed 8
si parla di “Personale e di “Risorse finanziarie.
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