Sta per scattare l'operazione "sospendi-mutuo". Il 2 settembre
entra in vigore il regolamento, adottato con il decreto
ministeriale n. 132 del 21 giugno (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 192 del 18 agosto), che disciplina l'accesso al Fondo
di solidarietà per i mutui stipulati per l'acquisto della prima
casa.
L'agevolazione - sospensione del pagamento delle rate - è rivolta
alle persone che risultano titolari di un contratto di mutuo
finalizzato all'acquisto di un immobile, in Italia, destinato a
propria abitazione principale.
Requisiti e condizioni di accesso
Questi i presupposti necessari per essere ammessi al beneficio:
- il richiedente deve essere proprietario dell'immobile per il
quale è stato contratto il mutuo
- l'importo ricevuto deve essere al massimo 250mila euro e in
ammortamento da almeno un anno
- l'appartamento non deve appartenere alle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9 e non deve avere le caratteristiche per essere
considerato "di lusso"
- l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non
deve superare 30mila euro.
Tutti i requisiti di partenza devono essere posseduti al momento di
presentazione della domanda.
Inoltre, la temporanea impossibilità a rispettare il calendario
delle rate deve essere "giustificata" da uno dei seguenti eventi
verificatosi dopo la stipula del contratto di mutuo:
- perdita del posto di lavoro o termine del contratto, senza un
nuovo impiego da almeno tre mesi
- morte o sopraggiunta non autosufficienza di un componente del
nucleo familiare percettore di almeno il 30% del reddito
complessivo del nucleo familiare
- pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare per
almeno 5mila euro annui
- pagamento di spese per manutenzione straordinaria,
ristrutturazione o adeguamento funzionale dell'immobile, per opere
necessarie e indifferibili, di ammontare non inferiore a 5mila
euro
- aumento della rata del mutuo a tasso variabile di almeno il 25%
(in caso di rate semestrali) ovvero di almeno il 20% (rate
mensili).
La domanda
Chi, in possesso dei requisiti su elencati, intende interrompere
momentaneamente il pagamento delle rate di mutuo, deve farne
richiesta alla banca che ha concesso la somma, utilizzando il
modello che a breve sarà disponibile sul sito del dipartimento del
Tesoro e indicando l'intervallo temporale per il quale intende
usufruire della sospensione.
Alla domanda andranno allegate l'attestazione dell'Isee e la
documentazione idonea a dimostrare le ragioni del mancato pagamento
della rata.
Revoca dell'agevolazione
Vietato fare carte false: l'agevolazione viene revocata se si
accerta che è stata ottenuta grazie a dichiarazioni non veritiere o
a documenti fasulli. Chi ne ha beneficiato illegittimamente, deve
restituire allo Stato l'importo girato dal Fondo alla banca,
rivalutato secondo l'indice Istat e maggiorato degli interessi
legali.
Tutto in un mese
Nel tempo massimo di un mese, l'aspirante beneficiario viene messo
a conoscenza dell'esito della domanda. Sono infatti previsti 10
giorni a disposizione della banca - dal ricevimento della richiesta
- per determinare i costi dell'operazione a carico dello Stato e
inoltrare la pratica al Gestore del Fondo. Quest'ultimo esamina il
caso ed entro 15 giorni dà alla banca l'ok per la sospensione, che
l'istituto di credito provvede poi a comunicare al beneficiario nei
successivi 5 giorni.
Fonte: FiscoOggi
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