Entra in vigore il 10 settembre 2010 il nuovo procedimento per il
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata previsto
dal
Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n,
139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26/08/2010
e recante
"Regolamento recante procedimento semplificato di
autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a
norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni".
Con la nuova procedura semplificata, il procedimento di
autorizzazione deve concludersi
entro 60 giorni dal
ricevimento della domanda presentata per via telematica al comune o
al diverso ente titolare del potere di rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica. Di questi 60 giorni, 30 sono a disposizione
dell'amministrazione competente per l'istruttoria, 25 giorni sono
riservati al sovrintendente per esprimere il proprio parere
vincolante. Mentre nei 5 successivi giorni, la p.a. deve adottare
il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole.
La nuova procedura prevede tre diverse semplificazioni:
- documentale - la domanda per il rilascio
dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione
paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato che
deve attestare:
- le fonti normative o provvedimentali della disciplina
paesaggistica;
- lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento;
- la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso
dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la
compatibilità con i valori paesaggistici e le eventuali misure di
inserimento paesaggistico previste;
- la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed
edilizia.
- procedurale
1) l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione,
ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento
progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica ed
in caso comunica al richiedente che l'intervento è soggetto ad
autorizzazione ordinaria;
2) nel caso in cui l'intervento sia assoggettato ad autorizzazione
semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento e,
se occorre, richiede in un'unica volta, i documenti e i chiarimenti
indispensabili, che devono essere presentati o inviati in via
telematica entro il termine di quindici giorni dal ricevimento
della richiesta (il procedimento resta sospeso fino alla ricezione
della documentazione integrativa richiesta - decorso inutilmente il
suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il
procedimento);
3) una volta avviato il procedimento di valutazione,
l'amministrazione verifica preliminarmente, ove ne abbia la
competenza, la conformità dell'intervento progettato alla
disciplina urbanistica ed edilizia:
- in caso di non conformità dell'intervento progettato alla
disciplina urbanistica ed edilizia, viene dichiarata
l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica,
dandone immediata comunicazione al richiedente;
- in caso di esito positivo viene valutata la conformità
dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel
piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o
nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua
compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di
riferimento:
- nel caso in cui tale valutazione sia negativa,
l'amministrazione sospende il termine per la conclusione del
procedimento ed invia comunicazione, assegnando un termine di dieci
giorni, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di
eventuali osservazioni;
- una volta esaminate le osservazioni, se continuano a persistere
persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione
rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni
(entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto,
l'interessato può chiedere al soprintendente, con istanza motivata
e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di
autorizzazione paesaggistica semplificata).
4) In caso di valutazione positiva della conformità
paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione provvede,
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, a
trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla
documentazione in suo possesso, una motivata proposta di
accoglimento della domanda stessa.
5) Se anche la valutazione del soprintendente risulta essere
positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole entro
il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda,
della documentazione e della proposta, dandone immediata
comunicazione, ove possibile per via telematica,
all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.
6) In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il
termine di 25 giornic l'amministrazione competente ne prescinde e
rilascia l'autorizzazione.
7) L'amministrazione deve adottare il provvedimento conforme al
parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla
ricezione del parere stesso e ne deve dare immediata comunicazione
al richiedente ed alla soprintendenza.
8) Nel caso di valutazione negativa, il soprintendente deve
adottare, entro venticinque giorni dal ricevimento della domanda,
il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione
all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento.
L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente
efficace ed è valida cinque anni.
- organizzativa - Al fine di assicurare il sollecito esame
delle istanze di autorizzazione semplificata, presso ciascuna
soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili
dei procedimenti in materia.
Ricordiamo che l'elenco degli interventi "di lieve entità" è
contenuto nell'allegato al decreto e che, secondo le stime del
ministero, tali interventi dovrebbero abbattere del 75% il totale
delle richieste autorizzative che affollano le soprintendenze. Nel
dettaglio il citato elenco, comprende, tra l'altro:
- l'incremento dei volumi degli edifici, che non dovrà essere
però superiore al 10 per cento della volumetria originaria e
comunque non superiore ai 100 mc (e non si applica alle zone
omogenee "A" del Dm n. 1444 del 1968);
- gli interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto
di volumetria e sagoma preesistenti;
- gli interventi sui prospetti degli edifici esistenti quali:
aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti
per dimensione e posizione;
- gli interventi sulle finiture esterne con rifacimento di
intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di
quelli preesistenti;
- la realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento
o modifica dì cornicioni, ringhiere, parapetti ; chiusura di
terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione
di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne
(la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee
"A" dì cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e
ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi
dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice);
- gli interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali:
rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale
diverso ; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti
tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione
delle falde ; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca
di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli ;
realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari ;
realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non
si applica nelle zone territoriali omogenee "A" dì cui all'art . 2
del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e
agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art . 136, comma 1,
lettere a), b) e e) del Codice);
- gli interventi necessari al superamento delle barriere
architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle
pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica
di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai
sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si
applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136,
comma 1, lettere a), b) e c) del Codice);
- la collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici
per locali destinati ad attività commerciali;
- gli interventi come adeguamento della viabilità esistente
(rotatorie, riconfigurazione incroci stradali, banchine e
marciapiedi);
- gli interventi di allaccio alle infrastrutture a rete se
comportano opere soprasuolo, linee elettriche e telefoniche su palo
(non superiori rispettivamente a 10 e 6,30 metri);
- l'installazione di impianti tecnologici esterni per uso
domestico autonomo come condizionatori, caldaie, antenne o parabole
(la norma però non si applica agli immobili soggetti a tutela
dall'articolo 136 comma 1 lettere a), b), c) del Codice;
- l'installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino
a una superficie di 25 mq (anche qui la semplificazione non si
applica alle zone territoriali omogenee "A" e alle aree vincolate
previste nel Codice).
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