Con la versione definitiva la legge di conversione del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 che, per altro, lascia immutata
la versione già licenziata qualche giorno fa’ dal Senato, il
problema legato alla soppressione delle tariffe professionali viene
modificato.
Nella originaria stesura del decreto-legge, infatti, all’articolo
2, comma 1, lettera a) la soppressione delle tariffe aveva creato
dei necessari parametri di riferimento sia i giudici nel caso di
liti sia le amministrazioni appaltanti che devono determinare i
compensi professionali.
L’attuale legge di conversione approvata alla Camera, per altro
identica a quella precedentemente licenziata con parere favorevole
dal Senato ha modificato il testo originario procedendo non più
alla soppressione delle tariffe professionali ma alla
obbligatorietà delle stesse.
Così, ovviamente, se l’intento originario era quello di sostituire
alle tariffe predeterminate la libera contrattazione tra il
professionista ed il cliente, lo steso deve considerarsi in gran
parte fallito perché infatti, non vengono più abrogate le tariffe
ma la loro obbligatorietà.
Per altro, con l’inserimento all’articolo 2, comma 2 del decreto
dell’ultimo periodo “
Il giudice provvede alla liquidazione delle
spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di
liquidazione giudiziale e di gratuito patrimonio, sulla base della
tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le
stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe , ove
motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di
riferimento per la determinazione dei compensi per attività
professionali” le tariffe saranno ancora l’unico riferimento
per i giudici e per le pubbliche amministrazioni.
Ovviamente con l’approvazione definitiva della legge di conversione
del decreto-legge n. 223/2006 e con l’articolo 2 , comma 2, lettera
a) dello stesso viene implicitamente abrogato l’articolo 92, comma
4 del D.Lgs.n. 163/2006 (codice degli appalti) in cui viene
stabilito che i corrispettivi delle attività di progettazione sono
minimi inderogabili, poiché nelle gare di progettazione possono
essere previste offerte di ribasso oltre il limite del 20%.
Ma la non obbligatorietà delle tariffe professionali si rifletterà
anche sugli appalti integrati nei quali sarà consentito, a
differenza di quanto avveniva precedentemente di indicare ribassi
anche per gli oneri di progettazione che prima erano definiti oneri
non soggetti a ribasso.
Ma è già referendum ed a settembre i professionisti raccoglieranno
le firme necessarie per un referendum abrogativo che sarà sostenuto
in tutte le città , in tutte le province ed in tutti i collegi
professionali, con tutti gli Ordini e le Federazioni come ha
affermato Maria Grazia Siquilini, deputata di Alleanza nazionale e
responsabile delle libere professioni.
Intanto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, seppure
in maniera formale ed istituzionale, ha fatto capire che la Corte
costituzionale potrebbe affossare la legge di conversione del
decreto-legge n. 223/2006; il Presidente rispondendo al documento
che i professionisti gli avevano consegnato il 28 luglio scorso, al
termine dlla manifestazione nazionale svoltasi a Roma ha precisato
che “il giudizio definitivo sulla legittimità costituzionale delle
norme e sui procedimenti attraverso i quali sono state introdotte
nel nostro ordinamento, spetta esclusivamente alla Corte
costituzionale”.
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