Come abbiamo avuto modo di anticipare ieri, il
Ministero
dell'Interno ha diramato il 9 settembre scorso una
nota
indirizzata ai Prefetti, in cui viene precisato che la
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3
Legge 13 agosto 2010, n. 136)
non si applica ai contratti in
essere alla data di entrata in vigore della legge stessa (7
settembre 2010).
Nella nota viene precisato testualmente che "sulla base anche delle
valutazioni e degli approfondimenti emersi nel corso di un'apposita
riunione con le associazioni rappresentative del mondo
imprenditoriale e degli enti locali e la partecipazione
dell'Avvocatura Generale dello Stato, dell'Autoriotà per la
vigilanza sui contratti pubblici, nonché della Procura Nazionale
Antimafia, si fa presente che, a parere di questo Ufficio, l'ambito
applicativo della disposizione in oggetto è da intedersi riferito
ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata
in vigore della legge sopra citata".
E la nota del Ministero dell'Interno continua precisando che "Tale
interpretazione scaturisce da una lettura sistematica delle
disposizioni contenute nella legge in argomento, atteso che il
legislatore laddove ha ritenuto di estenderne l'applicazione anche
ai rapporti già in essere, lo ha sancito espressamente (art. 2,
comma 1, lett. C)). "
L'indicazione fornita dal Ministero consente alle Stazioni
appaltanti di effettuare i pagamenti relativi ai rapporti
contrattuali in corso secondo le modalità convenute, evitando così
il rischio di un blocco generalizzato dei pagamenti stessi ma sia
l'
Ance che l'
Aniem continuano a ritenere opportuno un
intervento del legislatore mirato a sospendere temporaneamente
l'efficacia della normativa, al fine di chiarire i numerosi dubbi e
problemi applicativi.
In allegato la nota del Ministero dell'Interno.
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