SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE

10/08/2006

Con sentenza della Corte di Cassazione n. 8520 del 12 aprile 2006 si sancisce il principio secondo cui, se una costruzione crolla entro dieci anni dalla sua costruzione, al fine della richiesta di risarcimento danni, il costruttore può essere ritenuto presunto colpevole, mentre, nel caso di crollo della costruzione dopo il compimento dei dieci anni dall’ultimazione della costruzione il costruttore non è più ritenuto presunto colpevole ed è il committente a dover dimostrare che il costruttore possa avere delle responsabilità nell’accaduto.

Nel caso specifico al Tribunale di Casale Monferrato viene presentata dal committente di una costruzione, che nel corso della sua vita, a causa della difettosa costruzione, crollava, una richiesta di risarcimento danni, con allegate prove che attribuivano la responsabilità dell’accaduto all’impresa.
Secondo il committente, infatti, applicando l’art. 1669 del Codice Civile poteva ricevere il risarcimento danni in quanto viene prescritto che se un’opera crolla entro dieci anni dalla sua realizzazione si presume la colpevolezza del costruttore e del progettista che, quindi, devono risarcire il danno causato a meno che non provino con argomenti precisi e concordanti che il crollo è avvenuto per cause non legate alla qualità della costruzione.

Per il Tribunale, e per la Corte d’Appello, però, il ricorso non poteva essere accettato in quanto il crollo era avvenuto dopo il compimento dei dieci anni dall’ultimazione della costruzione.
Questo verdetto è stato, invece, ribaltato dalla Corte di Cassazione che ha dato ragione al committente sottolineando che la responsabilità per rovina o difetti di cose immobili prevista dall’art. 1669 del Codice Civile consiste nella violazione di una regola di ordine pubblico, stabilita per garantire la conservazione e la funzionalità degli edifici onde preservare la sicurezza e l’incolumità delle persone.

Ha, inoltre, ribadito che, se il crollo è avvenuto entro i dieci anni dall’ultimazione della costruzione sul costruttore ricade la presunzione di colpevolezza che può essere esclusa dimostrando che la responsabilità di detto crollo è dovuta a cause diverse dai vizi costruttivi.
Precisa, però, che, se il danno si è verificato dopo il compimento dei dieci anni dall’ultimazione della costruzione, non potrà essere applicato l’art. 1669 del Codice Civile ma si potrà comunque, richiedere un risarcimento a patto che il danneggiato produca prove consistenti al fatto che la responsabilità sia da attribuire al costruttore.

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