Con sentenza della Corte di Cassazione n. 8520 del 12 aprile 2006
si sancisce il principio secondo cui, se una costruzione crolla
entro dieci anni dalla sua costruzione, al fine della richiesta di
risarcimento danni, il costruttore può essere ritenuto presunto
colpevole, mentre, nel caso di crollo della costruzione dopo il
compimento dei dieci anni dall’ultimazione della costruzione il
costruttore non è più ritenuto presunto colpevole ed è il
committente a dover dimostrare che il costruttore possa avere delle
responsabilità nell’accaduto.
Nel caso specifico al Tribunale di Casale Monferrato viene
presentata dal committente di una costruzione, che nel corso della
sua vita, a causa della difettosa costruzione, crollava, una
richiesta di risarcimento danni, con allegate prove che
attribuivano la responsabilità dell’accaduto all’impresa.
Secondo il committente, infatti, applicando l’art. 1669 del Codice
Civile poteva ricevere il risarcimento danni in quanto viene
prescritto che se un’opera crolla entro dieci anni dalla sua
realizzazione si presume la colpevolezza del costruttore e del
progettista che, quindi, devono risarcire il danno causato a meno
che non provino con argomenti precisi e concordanti che il crollo è
avvenuto per cause non legate alla qualità della costruzione.
Per il Tribunale, e per la Corte d’Appello, però, il ricorso non
poteva essere accettato in quanto il crollo era avvenuto dopo il
compimento dei dieci anni dall’ultimazione della costruzione.
Questo verdetto è stato, invece, ribaltato dalla Corte di
Cassazione che ha dato ragione al committente sottolineando che la
responsabilità per rovina o difetti di cose immobili prevista
dall’art. 1669 del Codice Civile consiste nella violazione di una
regola di ordine pubblico, stabilita per garantire la conservazione
e la funzionalità degli edifici onde preservare la sicurezza e
l’incolumità delle persone.
Ha, inoltre, ribadito che, se il crollo è avvenuto entro i dieci
anni dall’ultimazione della costruzione sul costruttore ricade la
presunzione di colpevolezza che può essere esclusa dimostrando che
la responsabilità di detto crollo è dovuta a cause diverse dai vizi
costruttivi.
Precisa, però, che, se il danno si è verificato dopo il compimento
dei dieci anni dall’ultimazione della costruzione, non potrà essere
applicato l’art. 1669 del Codice Civile ma si potrà comunque,
richiedere un risarcimento a patto che il danneggiato produca prove
consistenti al fatto che la responsabilità sia da attribuire al
costruttore.
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