Il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, successivamente alla delibera
adottata nell'adunanza del 14 e 15 aprile 2010, ha ritenuto
necessario intervenire in relazione ai contenuti del potere/dovere
attribuito alle Società Organismi di Attestazione dall'art. 40,
comma 9-ter, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e alle regole del
procedimento all'esito del quale viene adottato il provvedimento di
dichiarazione dell'attestazione di qualificazione a seguito
dell'accertamento dell'insussistenza e/o della perdita del possesso
dei requisiti prescritti dal regolamento.
In dettaglio, con il comunicato in argomento, l'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici ritiene che:
- le SOA, durante il periodo di validità dell'attestazione di
qualificazione, siano tenute a verificare ogni 6 (sei) mesi il
casellario informatico al fine di accertare eventuali intervenute
perdite da parte delle imprese attestate dei requisiti necessari ai
fini della qualificazione;
- le SOA sono tenute ad avviare il procedimento anche ogni volta
siano venute a conoscenza che l'attestazione di qualificazione è
stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal
regolamento;
- l'iniziativa dell'Autorità consegue ai controlli che la stessa
effettua nell'ambito della propria attività oppure può essere
attivata da "motivata e documentata" istanza di altra impresa, di
una SOA, di una stazione appaltante o comunque di chiunque vi abbia
interesse;
- il controllo che le SOA sono tenute a svolgere ai sensi
dell'art. 40, comma 9-ter, del Codice, è finalizzato ad accertare
la ricorrenza dei requisiti sia in sede di rilascio
dell'attestazione di qualificazione che nel corso della validità
della stessa, senza alcuna valutazione in ordine
all'imputabilità.
Il comunicato contiene, anche, alcune indicazioni sulle procedure
che le Soa devono utilizzare nel procedimento di verifica dei
requisiti ex art. 40, comma 9-ter, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163.
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