L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, con il comunicato n. 47 dell’8 agosto scorso, ha reso
noto:
- A) Modalità di valutazione dei canoni di noleggio e locazione
finanziaria – art. 18, comma 8, del DPR 34/2000;
- B) Gestione degli archivi delle Soa e modalità di accesso;
- C) Cessioni azionarie all’interno della compagine SOA e termini
di conclusione del procedimento.
Relativamente al punto A), l’Autorità, dopo un’articolata premessa,
precisa che e base della valutazione del possesso del requisito di
cui all’art. 18, comma 8, del DPR 34/2000 deve prendersi a
riferimento sia per gli ammortamenti (dedotti dai documenti fiscali
depositati) sia per i canoni di noleggio e di locazione finanziaria
il medesimo periodo temporale ovvero i cinque esercizi annuali,
antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA, per i
quali la documentazione fiscale sia già depositata.
In riferimento, poi, alla gestione degli archivi ed alle modalità
di accesso, l’Autorità ha sottoposto le questioni al Ministero
della Giustizia al fine di dirimerle.
Il Ministero ha ritenuto che la riconosciuta natura pubblica
dell’attività esercitata dalle Soa riconduce alle regole di
riferimento vigenti nella Pubblica Amministrazione. sia per la
gestione dei suddetti archivi che per l’accesso agli stessi.
In tal senso, la gestione degli atti d’archivio è regolata dalle
norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche.
Similmente si applica l’art. 391-quater del c.p. che consente ai
difensori di chiedere alla Pubblica Amministrazione documenti ed
estrarne copia.
Tali le indicazioni in materia di qualificazione delle imprese al
fine di garantire uniformità di comportamento delle SOA e parità di
trattamento agli operatori del mercato.
Per ultimo, in riferimento alle cessioni azionarie all’interno
della compagine SOA, l’Autorità ha precisato che al fine di ovviare
ad un comportamento che produce una incertezza sia sullo stato del
procedimento, sia sulla composizione azionaria delle SOA, ha reso
noto che il nulla osta di cui all’art.8 del d.p.r.n.34/2000, si
considera decaduto se le SOA, entro il termine di novanta giorni
dalla ricezione della comunicazione del suddetto nulla osta, non
trasmettano copia del libro soci aggiornato, ovvero la richiesta
avanzata dal socio acquirente o alienante di iscrizione nel libro
soci dell’avvenuta cessione di azioni.
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