Autorità LL.PP.: Controlli sui certificati di esecuzione dei lavori da parte delle SOA

23/09/2010

Con il comunicato n.62 del 20 settembre scorso, il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Giuseppe Brienza comunica le precisazioni in merito all'obbligo imposto alle Società Organismi di Attestazione (SOA) dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati dei certificati di esecuzione dei lavori (C.E.L.) e dei conseguenti oneri - meglio specificati nella determinazione dell'AVCP n. 6 del 27 luglio 2010 - di richiedere conferma di tali certificati alle stazioni appaltanti che li hanno rilasciati nonché di segnalare all'Autorità stessa il mancato invio di copia degli stessi..

Nel comunicato viene precisato che:
  • la richiesta delle SOA alle stazioni appaltanti di conferma della veridicità dei C.E.L. emessi in data anteriore all'1 luglio 2006 redatta sulla base della comunicazione-tipo allegata alla citata determinazione deve essere inviata per conoscenza all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture esclusivamente a mezzo fax indirizzato alla Direzione Generale OSAM;
  • anche la richiesta delle SOA alle stazioni appaltanti di conferma della veridicità dei C.E.L. emessi in data successiva all'1luglio 2006 deve essere redatta con una comunicazione analoga alla comunicazione-tipo allegata alla suddetta determinazione e deve essere inviata per conoscenza all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture esclusivamente con le medesime modalità sopra indicate;
  • nell'oggetto delle comunicazioni fax inviate all'Autorità deve specificarsi se trattasi di conferma della veridicità di C.E.L. emessi in data anteriore all'1 luglio 2006 oppure emessi successivamente;
  • conformemente a quanto indicato nella determinazione n. 6 del 7 luglio 2010, il termine indicato nella richiesta della SOA deve ritenersi decorso trascorsi venti giorni dalla ricezione della lettera raccomandata a.r. o della P.E.C. e pertanto la SOA, prima di procedere a segnalare il mancato adempimento all'Autorità, deve avere prova dell'avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta stessa;
  • la SOA è tenuta a segnalare all'Autorità il mancato adempimento della stazione appaltante mediante una comunicazione da inviare alla stessa esclusivamente a mezzo fax indirizzato alla Direzione Generale OSAM.

A cura di Paolo Oreto


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