Con il comunicato n.62 del 20 settembre scorso, il Presidente
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, Giuseppe Brienza comunica le precisazioni in
merito all'obbligo imposto alle Società Organismi di Attestazione
(SOA) dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, di attestare
l'esistenza nei soggetti qualificati dei certificati di esecuzione
dei lavori (C.E.L.) e dei conseguenti oneri - meglio specificati
nella determinazione dell'AVCP n. 6 del 27 luglio 2010 - di
richiedere conferma di tali certificati alle stazioni appaltanti
che li hanno rilasciati nonché di segnalare all'Autorità stessa il
mancato invio di copia degli stessi..
Nel comunicato viene precisato che:
- la richiesta delle SOA alle stazioni appaltanti di conferma
della veridicità dei C.E.L. emessi in data anteriore all'1 luglio
2006 redatta sulla base della comunicazione-tipo allegata alla
citata determinazione deve essere inviata per conoscenza
all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture esclusivamente a mezzo fax indirizzato alla
Direzione Generale OSAM;
- anche la richiesta delle SOA alle stazioni appaltanti di
conferma della veridicità dei C.E.L. emessi in data successiva
all'1luglio 2006 deve essere redatta con una comunicazione analoga
alla comunicazione-tipo allegata alla suddetta determinazione e
deve essere inviata per conoscenza all'Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
esclusivamente con le medesime modalità sopra indicate;
- nell'oggetto delle comunicazioni fax inviate all'Autorità deve
specificarsi se trattasi di conferma della veridicità di C.E.L.
emessi in data anteriore all'1 luglio 2006 oppure emessi
successivamente;
- conformemente a quanto indicato nella determinazione n. 6 del 7
luglio 2010, il termine indicato nella richiesta della SOA deve
ritenersi decorso trascorsi venti giorni dalla ricezione della
lettera raccomandata a.r. o della P.E.C. e pertanto la SOA, prima
di procedere a segnalare il mancato adempimento all'Autorità, deve
avere prova dell'avvenuta ricezione da parte della stazione
appaltante della richiesta stessa;
- la SOA è tenuta a segnalare all'Autorità il mancato adempimento
della stazione appaltante mediante una comunicazione da inviare
alla stessa esclusivamente a mezzo fax indirizzato alla Direzione
Generale OSAM.
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