Con il
comunicato alle SOA n. 61 del 15 settembre 2010
l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) è intervenuta
di nuovo sul problema dei certificati falsi, dopo aver disciplinato
il complesso controllo generalizzato dei requisiti di
qualificazione, che le Società Organismi di Attestazione (SOA)
devono effettuare con il rilascio dell'attestazione. Nel comunicato
n.61/10 l'attenzione è stata focalizzata sul procedimento di
decadenza, da svolgersi qualora l'attestato sia stato rilasciato in
carenza dei requisiti prescritti dal regolamento o sia venuto meno
il loro possesso (cfr. art 40, commi 3 e 9-ter dell'art. di cui del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
In particolare, il procedimento di decadenza è avviato su
iniziativa:
- a) dell'Autorità:
- 1. in esito ai controlli che la stessa effettua nell'ambito
della propria attività;
- 2. in seguito alla verifica di una o più istanze "motivate e
documentate" di altra impresa, di una SOA, di una stazione
appaltante o comunque di chiunque vi abbia interesse.
- b) della SOA:
- 1. sulla base della verifica effettuata ogni 6 mesi sul
casellario informatico;
- 2. successivamente a segnalazioni pervenute dall'Autorità;
- 3. ogni qual volta sia venuta comunque a conoscenza di
possibili motivi di avvio della decadenza.
Nel caso sub a) l'
Autorità verifica la "fondatezza"
dell'istanza, depositata da terzi, eventualmente svolgendo una
propria istruttoria e/o sentendo l'impresa da sottoporre a
controllo. La decisione finale sul dare seguito all'istanza
perviene entro 60 (sessanta) giorni dalla stessa.
L'esito dell'istruttoria da parte dell'Avcp:
- comporta la richiesta di avvio del procedimento di decadenza
per la SOA o l'archiviazione dell'istanza;
- può portare ad una riduzione a dieci giorni dei termini
previsti per dichiarare, da parte della SOA, la decadenza
dell'attestazione di qualificazione, nel caso in cui risulti già
accertato "inequivocabilmente" l'esistenza dei requisiti non
veritieri (in tal caso viene meno l'istruttoria della SOA e la
possibilità di reclamo avverso la pronuncia di quest'ultima);
- non pregiudica l'esito dell'eventuale e successivo procedimento
per l'accertamento dell'imputabilità soggettiva del falso
all'impresa, così come disciplinato con la determinazione n. 3 del
3 giugno 2010, relativa al procedimento per il rilascio del nulla
osta a nuova attestazione di qualificazione SOA su istanza
dell'impresa cui sia stata dichiarata decaduta l'attestazione a
seguito di accertamento di false dichiarazioni.
Dalla notizia di falso fino alla conclusione del procedimento, la
stessa Autorità, al fine di tutelare la regolarità dello
svolgimento degli appalti pubblici, può sospendere l'attestazione
di qualificazione sottoposta a verifica. La sospensione
dell'Attestato, non comporta il venir meno della qualificazione, ma
impedisce all'impresa di partecipare alle gare di appalto.
Nel caso sub b) la SOA comunica l'avvio del procedimento
all'impresa interessata, all'Autorità ed agli eventuali
controinteressati e conclude lo stesso nei successivi 60 giorni
(inclusi i 30 giorni di sospensione per eventuali integrazioni
probatorie) con un provvedimento motivato. Qualora il procedimento
si concluda con una decadenza, la SOA segnala l'eventuale falso
alla competente Procura della Repubblica ed invia all'Autorità una
relazione volta a spiegare, se del caso, la motivazione del
rilascio di un Attestato basato su un documento poi accertato come
non veritiero.
b Ai fini di una riduzione dei termini, è previsto un procedimento
per "direttissima", che comporta un dimezzamento di tutti i termini
sopra indicati, qualora:
- l'istanza di avvio del procedimento provenga
dall'Autorità;
- dai documenti, già in possesso della SOA, emerga un'evidente
falsità e/o non corrispondenza nella documentazione presentata
dall'impresa.
L'impresa a propria difesa potrà depositare:
- deduzioni e/o memorie in merito all'oggetto della verifica (da
far pervenire alla SOA procedente entro 10 giorni dalla
comunicazione di avvio del procedimento);
- "motivata e documentata istanza" di giudizio presso l'Autorità,
qualora la SOA abbia tenuto una condotta lesiva dei principi
indicati dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. 34/2000 (analoga
possibilità di rinvio è concessa alla SOA solo su questioni su cui
Autorità e Giurisprudenza non si siano mai pronunciate);
- reclamo all'Autorità sul provvedimento finale ai fini di un
possibile riesame (entro 30 giorni dall'effettiva conoscenza dello
stesso provvedimenti finale).
In merito alle conseguenze della decadenza, si ricorda che, salvo
l'ottenimento del nulla osta dell'Avcp (cfr. la citata
determinazione n. 3/10), la decadenza dell'attestato comporta
l'interdizione a vita alla partecipazione alle gare d'appalto,
l'impossibilità di ottenere una nuova attestazione (cfr. art. 38
comma 1, lettera m-bis, D.Lgs. n. 163/06) nonché la risoluzione dei
contratti di appalto in corso con le stazioni appaltanti (cfr. art.
135, comma 1-bis, D.Lgs. n. 163/06).
Fonte:
www.ance.it
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