La natura strumentale di un locale di servizio non giustifica
l'applicazione dell'aliquota Iva del 20%.
Alla vendita di un secondo garage di pertinenza di una prima casa è
corretto applicare l'Iva al 10% prevista per le cessioni di
fabbricati a uso abitativo. No, invece, all'aliquota ridottissima
del 4%, riservata all'acquisto della prima casa e ai trasferimenti
di proprietà riguardanti una sola pertinenza, e nemmeno a quella
ordinaria del 20% a cui sono normalmente sottoposti gli immobili
strumentali per natura.
In sintesi, questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle
Entrate, con la risoluzione n. 94/E del 5 ottobre, a una direzione
regionale nell'ambito di una consulenza giuridica.
Il dubbio era se applicare all'operazione in esame, con oggetto
un'autorimessa (categoria catastale C6), l'aliquota ordinaria del
20% prevista, in via generale, in caso di cessione di beni
strumentali per natura, oppure quella del 10% riservata alle
vendite di immobili abitativi, parcheggi realizzati in base alla
legge Tognoli e fabbricati ristrutturati e ceduti dalla stessa
impresa che ha svolto i lavori.
La risoluzione precisa, innanzitutto, che per le pertinenze delle
abitazioni principali, appartenenti alle categorie catastali C2, C6
e C7, scatta la stessa agevolazione prevista per l'acquisto della
prima casa (comma 3, nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa,
parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro – Dpr
131/1986).
Può usufruire dello sconto Iva, però, soltanto un'unità per
ciascuna categoria, mentre nel caso ipotizzato c'è già un'altra
autorimessa "agevolata".
I fabbricati strumentali che costituiscono pertinenza di
abitazioni, tuttavia, sono sottoposti a uno speciale regime
tributario.
I tecnici dell'Agenzia ribadiscono, infatti, quanto già chiarito
sull'argomento con la circolare 12/2007 e la risoluzione 139/2007,
e cioè che il "bene servente" può essere considerato una
"proiezione del bene principale", assumendone la stessa natura.
In pratica, il garage viene "attratto" dall’appartamento e
acquisisce la classificazione di immobile a uso abitativo: di
conseguenza, la sua cessione sconta l'Iva al 10 per cento.
Pertanto, nell'ipotesi descritta, la riduzione d'imposta non
raggiunge quella più consistente (aliquota Iva del 4%) che scatta
per l'acquisto della prima casa perché a goderne è soltanto la
prima pertinenza della stessa categoria, ma è corretto applicare
l'aliquota del 10 per cento.
Fonte: www.nuovofiscooggi.it
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