Sul supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186
dell’11 agosto scorso è stata pubblicata la legge 4 agosto 2006, n.
248 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.
Sulla Gazzetta, unitamente alla legge di conversione è stato
pubblicato anche il testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
Con la pubblicazione della legge di conversione vengono definite,
dal punto di vista fiscale, importanti novità per i
professionisti.
Le nuove disposizioni sono in vigore già dal 12 agosto scorso e si
riferiscono:
- al divieto di incassare pagamenti in contante per somme
superiori a mille euro;
- alla obbligatorietà di far transitare su un conto corrente
riferibile al professionista.
Per quanto concerne il problema relativo alla tracciabilità dei
compensi e, quindi, ai conti correnti, l’Agenzia delle Entrate è
intervenuta sull’argomento con la circolare n. 28 del 4 agosto ed
ha precisato che non esiste l’obbligo di un conto corrente dedicato
all’attività professionale ed, in concreto, ferma restando la
necessità di monitorare le transazioni, le stesse potranno
transitare anche su un conto corrente destinato alle movimentazioni
di carattere personale. L’agenzia delle Entrate, con la citata
circolare ha affermato, infatti, che l’eventua
le annotazione nei conti correnti di operazioni riconducibili alla
sfera familiare o extraprofessionale non è di ostacolo alla
corretta applicazione della norma di cui all’articolo 32, primo
comma, n. 2 del DPR n. 600/1973.
Con l’articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legge 223 come
convertito nella legge n. 248/2006 vengono abrogate le disposizioni
che comportano il divieto di fornire all’utenza servizi
professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di
persone o associazioni tra professionisti; in riferimento, quindi,
a quanto è previsto nella noma è possibile costituire, oltre ad
associazioni professionali, anche società di persone tra
professionisti con i seguenti divieti e prescrizioni:
- l’oggetto sociale deve essere esclusivo e relativo soltanto
all’attività libero professionale con esclusione di qualsiasi
attività di tipo commerciale, artigianale o industriale;
- il divieto per ogni professionista di partecipare a più di una
società;
- l’obbligatorietà che la prestazione professionale sia resa da
uno o più soci professionisti preventivamente indicati sotto la
propria personale responsabilità.
Sarà, quindi, possibile costituire società tra professionisti anche
in campi diversi delle macroaree che connotano i grandi studi
professionali (studio legale, studio tecnico, studio notarile,
studio di consulenza fiscale) e, quindi, all’architetto sarà
possibile costituire una società professionale oltre che con
l’ingegnere anche con l’avvocato o con un commercialista.
Dal punto di vista del tipo di società da costituire la normativa
non prevede nulla di specifico e, quindi, in attesa di eventuali
norme specifiche deve intendersi possibile per una società tra
professionisti una delle attuali forme societarie previste dalle
leggi in vigore ed è stato presentato a Palazzo Madama un disegno
di legge (AS 801) che prevede una nuova disciplina per le società
tra professionisti.
Tutto ciò mentre la giunta regionale siciliana ha dato mandato
all’Ufficio legislativo e legale di analizzare il decreto sulle
liberalizzazioni per verificare “la sussistenza di profili di
incostituzionalità o di possibile insorgenza di conflitti di
attribzioni fra poteri dello Stato”
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