Coordinatori in materia di sicurezza: Sempre obbligatoria la nomina nei cantieri con più imprese

11/10/2010

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 7 ottobre scorso nel procedimento C-224/09 interviene sul problema della nomina dei coordinatori in materia di sicurezza dichiarando che il comma 1 dell'articolo 3 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE osta ad una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all'obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell'opera o, comunque, prima dell'esecuzione dei lavori.
La corte di Giustizia, nella citata sentenza precisa, anche, che il comma 2 dello stesso articolo 3 osta ad una normativa nazionale che preveda l'obbligo per il coordinatore della realizzazione dell'opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati all'allegato II di detta direttiva.

Ricordiamo che la direttiva europea 92/57 stabilisce che, in ogni cantiere in cui sono presenti più imprese, il committente o il responsabile dei lavori designa un coordinatore per la sicurezza e la salute, il quale è incaricato dell'attuazione dei principi generali di prevenzione e di sicurezza per la tutela dei lavoratori. Essa prescrive altresì che il committente o il responsabile dei lavori controlli che sia redatto un piano di sicurezza nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tali lavori sono indicati in un elenco, non esaustivo, contenuto nella direttiva.
C’è, poi, da aggiungere che l'articolo 3 della direttiva 92/57 è suddiviso in tre paragrafi numerati che enunciano tre norme giuridiche chiaramente distinte, vertenti, rispettivamente, sulla designazione dei coordinatori, sul piano di sicurezza e di salute nonché sulla notifica preliminare nel caso di lavori di una certa importanza. Tale distinzione tra i tre paragrafi emerge del resto dallo stesso titolo di detto articolo 3, vale a dire: "Coordinatori - Piano di sicurezza e di salute - Notifica preliminare". In base a tale struttura, la designazione dei coordinatori è quindi disciplinata esclusivamente dal paragrafo 1 del citato articolo 3. Vale la pena, dunque, precisare che l'articolo 3 è suddiviso in tre paragrafi e che il paragrafo, composto da un unico comma, si riferisce alla designazione dei coordinatori mentre il secondo paragrafo, composto da 2 commi si riferisce ai piani di sicurezza.
La deroga prevista, dunque, dall'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della suddetta direttiva può riferirsi soltanto alla disposizione che la precede immediatamente, vale a dire quella che riguarda la redazione del piano di sicurezza e di salute.

Sulla base di queste premesse è indubbio che la direttiva stabilisce senza nessun equivoco l'obbligo di nominare il coordinatore in materia di sicurezza e di salute per ogni cantiere in cui sono presenti più imprese.
Nella direttiva (articolo 3, paragrafo 1) non è ammessa alcuna deroga a tale obbligo e, pertanto, un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato, per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese, al momento della progettazione o, comunque, prima dell'inizio dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere possa comporatre rischi particolari.

A cura di Paolo Oreto


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