La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con
sentenza del 7
ottobre scorso nel procedimento C-224/09 interviene sul
problema della
nomina dei coordinatori in materia di
sicurezza dichiarando che il comma 1 dell'articolo 3 della
direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE osta ad
una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori
privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono
presenti più imprese, consenta di derogare all'obbligo incombente
al committente o al responsabile dei lavori di nominare un
coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della
progettazione dell'opera o, comunque, prima dell'esecuzione dei
lavori.
La corte di Giustizia, nella citata sentenza precisa, anche, che il
comma 2 dello stesso articolo 3 osta ad una normativa nazionale che
preveda l'obbligo per il coordinatore della realizzazione
dell'opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo
caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a
permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma
come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari
quali contemplati all'allegato II di detta direttiva.
Ricordiamo che la direttiva europea 92/57 stabilisce che, in ogni
cantiere in cui sono presenti più imprese, il committente o il
responsabile dei lavori designa un coordinatore per la sicurezza e
la salute, il quale è incaricato dell'attuazione dei principi
generali di prevenzione e di sicurezza per la tutela dei
lavoratori. Essa prescrive altresì che il committente o il
responsabile dei lavori controlli che sia redatto un piano di
sicurezza nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tali
lavori sono indicati in un elenco, non esaustivo, contenuto nella
direttiva.
C’è, poi, da aggiungere che
l'articolo 3 della direttiva 92/57 è
suddiviso in tre paragrafi numerati che enunciano tre norme
giuridiche chiaramente distinte, vertenti, rispettivamente, sulla
designazione dei coordinatori, sul piano di sicurezza e di salute
nonché sulla notifica preliminare nel caso di lavori di una certa
importanza. Tale distinzione tra i tre paragrafi emerge del resto
dallo stesso titolo di detto articolo 3, vale a dire: "Coordinatori
- Piano di sicurezza e di salute - Notifica preliminare". In base a
tale struttura, la designazione dei coordinatori è quindi
disciplinata esclusivamente dal paragrafo 1 del citato articolo 3.
Vale la pena, dunque, precisare che l'articolo 3 è suddiviso in tre
paragrafi e che il paragrafo, composto da un unico comma, si
riferisce alla designazione dei coordinatori mentre il secondo
paragrafo, composto da 2 commi si riferisce ai piani di
sicurezza.
La deroga prevista, dunque, dall'articolo 3, paragrafo 2, secondo
comma, della suddetta direttiva può riferirsi soltanto alla
disposizione che la precede immediatamente, vale a dire quella che
riguarda la redazione del piano di sicurezza e di salute.
Sulla base di queste premesse è indubbio che
la direttiva
stabilisce senza nessun equivoco l'obbligo di nominare il
coordinatore in materia di sicurezza e di salute per ogni cantiere
in cui sono presenti più imprese.
Nella direttiva (articolo 3, paragrafo 1) non è ammessa alcuna
deroga a tale obbligo e, pertanto, un coordinatore in materia di
sicurezza e di salute deve essere sempre nominato, per qualsiasi
cantiere in cui sono presenti più imprese, al momento della
progettazione o, comunque, prima dell'inizio dei lavori,
indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o
meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere possa
comporatre rischi particolari.
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