In un giudizio relativo al servizio di progettazione definitiva,
esecutiva, direzione lavori per la realizzazione di un centro
sportivo, il
TAR di Palermo con la
sentenza n. 8151
dell’1 luglio 2010 ha censurato, tra l'altro, un provvedimento
comunale di aggiudicazione in una gare in cui la
presenza del
"giovane professionista" in una raggruppamento temporaneo, come
inteso dall'articolo 51, comma 3 del Regolamento n. 554/1999 era
soltanto formale.
L'articolo 51, comma 3 del Regolamento citato prescrive che "i
raggruppamento temporanei …… devono prevedere la
presenza di
un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio
della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione
Europea di residenza" non stabilendo, in verità quale ruolo come,
invece, viene stabilito nell'articolo 253 del nuovo Regolamento di
cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 in cui viene precisato al comma 5 che
“i raggruppamenti temporanei …. devono prevedere
quale
progettista la presenza di almeno un professionista laureato
abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della
professione”.
Il problema nel giudizio in argomento nasce per il fatto che il
Raggruppamento temporaneo aggiudicatario aveva indicato nella
documentazione prodotta per partecipare alla gara un "giovane
professionista" e che, successivamente, all'atto della
presentazione delle giustificazioni preventive, la stessa figura
non sarebbe stata più indicata, circostanza, questa, accompagnata
dall'inserimento di due nuovi tecnici.
Nel corso del giudizio il Raggruppamento temporaneo aggiudicatario
si giustificava dichiarando che né l'art. 51 del Regolamento n.
554/1999, né il disciplinare di gara, prevederebbero che il giovane
professionista debba far parte del gruppo di lavoro incaricato del
servizio di progettazione, essendo in tal senso sufficiente la
"
presenza" dello stesso e quest'ultimo avrebbe una funzione
meramente promozionale tanto da non essere, nel caso di specie,
"neppure remunerato".
I Giudici del Tar, pur ricordando il significativo precedente
giurisprudenziale della
sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V,
n. 6347 del 24 ottobre 2006 in cui viene precisato che ai sensi
dell'art. 51 del Regolamento n. 554/1999, per poter partecipare
all'affidamento di incarichi di progettazione in qualità di
raggruppamento temporaneo
non è necessario avere come associato
un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio
della professione, e ciò in quanto la norma parla soltanto di
"
presenza" di un giovane professionista, con evidenti
finalità di carattere "
promozionale", non potendo essere
intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di
"associare" lo stesso al raggruppamento e, che, pertanto, ai fini
della valida partecipazione di un raggruppamento temporaneo a
procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione,
sarebbe sufficiente che nella compagine del raggruppamento medesimo
sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione
professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato
iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che
questi assuma anche responsabilità contrattuali.
Ciò precisato, i giudici del TAR Palermo hanno ritenuto, tuttavia,
che occorra distinguere tra la mera partecipazione del
professionista all'associazione temporanea, e la consistenza ed il
significato del suo apportoprofessionale.
I giudici hanno ritenuto che l'apporto partecipativo del giovane
professionista non può ridursi ad una mera attività assimilabile ad
una sorta di tirocinio dovendosi considerare, invece, la previsione
legislativa quale fonte di opportunità per l'espletamento di
prestazioni per le quali il giovane professionista è abilitato, e
che hanno significative refluenze sul complesso delle prestazioni
del Raggruppamento temporaneo a nulla rilevando, in tal senso, che
lo stesso assuma, più o meno direttamente, responsabilità
contrattuali con la p.a. ovvero partecipi in maniera più o meno
significativa all'associazione temporanea medesima.
L'intendimento del legislatore è stato, ad avviso dei Giudici,
quello di garantire ai "giovani professionisti" l'acquisizione di
un minimo di esperienza e di qualificazione professionale da poter
"spendere" in successive procedure di gara ovvero nella propria
attività libero-professionale complessivamente intesa e tale
finalità non può che essere realizzata con un ruolo professionale
attivo con il quale, in verità, l'assenza di remunerazione appare
del tutto incompatibile.
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