Come tutti avevamo pensato la strada del nuovo codice degli appalti
è in salita ed allo stato attuale non sappiamo quando questa salita
modificherà la sua pendenza o per diventare più dolce o addirittura
pianeggiante.
Con l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti e con il
rinvio selettivo di alcune norme, in soli 15 giorni il settore è
passato attraverso tre discipline e le norme applicabili sono state
le seguenti:
- la legge n. 109/1994 e successive modifiche ed
integrazioni (legge Merloni) sino al 30 giugno;
- il nuovo codice dall’1 luglio al 12 luglio;
- il nuovo codice con il rinvio selettivo di alcune norme dal
13 luglio.
Occorre precisare, per altro, che il rinvio selettivo ha colpito
alcune norme simbolo della riforma voluta dal precedente Governo e
precisamente la liberalizzazione della trattativa privata sul
modello europeo e l’estensione dell’appalto integrato di
progettazione e di esecuzione; ed ha, peraltro mantenuto in vita la
legge n. 109/1994 per quelle parti riferibili alle norme
rinviate.
Ma, per completare il quadro vale la pena ricordare che
alcune
Regioni e precisamente il Lazio, la Toscana, l’Abruzzo ed il
Veneto unitamente alla Provincia autonoma di Trento hanno fatto
ricorso alla Corte costituzionale in riferimento al fatto
che il Codice ha sottratto alla competenza regionale una lunga
serie di materie rendendo di fatto inapplicabili le leggi
regionali.
La soluzione a quanto verificatosi ed all’impasse attuale potrebbe
essere quella ventilata nella Conferenza unificata del 3 Agosto e
precisamente quella di inserire nel primo decreto correttivo,
annunciato dal Governo ed in fase di elaborazione, una norma che
limiti l’applicazione del Codice nelle Regioni che hanno già
proprie leggi sugli appalti.
Vale la pena anche ricordare che
alcune concessionarie
autostradali, nei primi giorni del mese di agosto, hanno
inoltrato
ricorsi al TAR in riferimento a vari aspetti del
Codice, tra i quali l’inclusione nel novero delle amministrazioni
aggiudicatici tenute al rispetto delle procedure di evidenza
pubblica per l’affidamento di appalti di servizi e forniture; tutti
i 12 ricorsi delle società concessionarie sonom altresì,
accompagnati da una richiesta di sospensiva cautelare urgente in
attesa del giudizio di merito.
A fronte di questo desolante panorama normativa scaturito,
probabilmente dalla ondivaga utilizzazione delle norme da parte del
precedente e del nuovo Governo assistiamo,
nel mese di luglio al
crollo degli appalti.
L’entrata in vigore del nuovo Codice verificatasi l’1 luglio nella
sua interezza ed il successivo rinvio selettivo di alcune norme,
già annunciato dal nuovo Governo prima che il Codice stesso
entrasse in vigore ha, di fatto, bloccato l’attività di numerose
pubbliche amministrazioni già alle prese con riduzioni di
finanziamenti; occorre anche precisare che il crollo è stato
causato anche dal fatto che le amministrazioni per limitare al
minimo l’impatto con il nuovo codice, hanno deciso, in gran parte
dei casi, di affrettarsi a mandare in gara le opere entro il 30
giugno, utilizzando la previgente normativa della legge n.
109/1994.
Nel mese di luglio 2006 i bandi soli lavori o di concessioni sono
stati 2.002 per un importo di 2.188 miliardi e nel confronto con lo
stesso mese del 2005 si ha un saldo negativo del 6,8&% nel
numero e del 9,8%% nel valore; il mese di luglio 2006 ha poi avuto
una diminuzione anche rispetto al mese di giugno 2006 e
precisamente del 22,7%% nel numero e del 41,5% nel valore.
Gli appalti integrati, invece, sono stati 62 per un importo di 224
milioni e nel confronto con il 2005 si ha una diminuzione del 24,4%
nel numero e del 65,6% nel valore; il mese di luglio 2006 ha poi
avuto una diminuzione anche rispetto al mese di giugno 2006 e
precisamente dell’11,4% nel numero e del 20,8% nel valore.
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