RICORSI ALLACORTE COSTITUZIONALE ED AL TAR

22/08/2006

Come tutti avevamo pensato la strada del nuovo codice degli appalti è in salita ed allo stato attuale non sappiamo quando questa salita modificherà la sua pendenza o per diventare più dolce o addirittura pianeggiante.
Con l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti e con il rinvio selettivo di alcune norme, in soli 15 giorni il settore è passato attraverso tre discipline e le norme applicabili sono state le seguenti:
  • la legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni (legge Merloni) sino al 30 giugno;
  • il nuovo codice dall’1 luglio al 12 luglio;
  • il nuovo codice con il rinvio selettivo di alcune norme dal 13 luglio.
Occorre precisare, per altro, che il rinvio selettivo ha colpito alcune norme simbolo della riforma voluta dal precedente Governo e precisamente la liberalizzazione della trattativa privata sul modello europeo e l’estensione dell’appalto integrato di progettazione e di esecuzione; ed ha, peraltro mantenuto in vita la legge n. 109/1994 per quelle parti riferibili alle norme rinviate.

Ma, per completare il quadro vale la pena ricordare che alcune Regioni e precisamente il Lazio, la Toscana, l’Abruzzo ed il Veneto unitamente alla Provincia autonoma di Trento hanno fatto ricorso alla Corte costituzionale in riferimento al fatto che il Codice ha sottratto alla competenza regionale una lunga serie di materie rendendo di fatto inapplicabili le leggi regionali.
La soluzione a quanto verificatosi ed all’impasse attuale potrebbe essere quella ventilata nella Conferenza unificata del 3 Agosto e precisamente quella di inserire nel primo decreto correttivo, annunciato dal Governo ed in fase di elaborazione, una norma che limiti l’applicazione del Codice nelle Regioni che hanno già proprie leggi sugli appalti.

Vale la pena anche ricordare che alcune concessionarie autostradali, nei primi giorni del mese di agosto, hanno inoltrato ricorsi al TAR in riferimento a vari aspetti del Codice, tra i quali l’inclusione nel novero delle amministrazioni aggiudicatici tenute al rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di appalti di servizi e forniture; tutti i 12 ricorsi delle società concessionarie sonom altresì, accompagnati da una richiesta di sospensiva cautelare urgente in attesa del giudizio di merito.

A fronte di questo desolante panorama normativa scaturito, probabilmente dalla ondivaga utilizzazione delle norme da parte del precedente e del nuovo Governo assistiamo, nel mese di luglio al crollo degli appalti.
L’entrata in vigore del nuovo Codice verificatasi l’1 luglio nella sua interezza ed il successivo rinvio selettivo di alcune norme, già annunciato dal nuovo Governo prima che il Codice stesso entrasse in vigore ha, di fatto, bloccato l’attività di numerose pubbliche amministrazioni già alle prese con riduzioni di finanziamenti; occorre anche precisare che il crollo è stato causato anche dal fatto che le amministrazioni per limitare al minimo l’impatto con il nuovo codice, hanno deciso, in gran parte dei casi, di affrettarsi a mandare in gara le opere entro il 30 giugno, utilizzando la previgente normativa della legge n. 109/1994.

Nel mese di luglio 2006 i bandi soli lavori o di concessioni sono stati 2.002 per un importo di 2.188 miliardi e nel confronto con lo stesso mese del 2005 si ha un saldo negativo del 6,8&% nel numero e del 9,8%% nel valore; il mese di luglio 2006 ha poi avuto una diminuzione anche rispetto al mese di giugno 2006 e precisamente del 22,7%% nel numero e del 41,5% nel valore.
Gli appalti integrati, invece, sono stati 62 per un importo di 224 milioni e nel confronto con il 2005 si ha una diminuzione del 24,4% nel numero e del 65,6% nel valore; il mese di luglio 2006 ha poi avuto una diminuzione anche rispetto al mese di giugno 2006 e precisamente dell’11,4% nel numero e del 20,8% nel valore.


A cura di Paolo Oreto


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