Con la legge n. 248/2006 di conversione del decreto-legge n.
223/2006, meglio noto come Decreto Bersani, nascono una serie di
obblighi nuovi nel campo dell’edilizia ed, in particolare,
dal 12 agosto 2066, data di entrata in vigore della citata legge n.
248/2206, le imprese sono tenute ad anticipare al giorno che
precede l’inizio del rapporto di lavoro la comunicazione al centro
per l’impiego.
La misura in argomento rientra tra quelle introdotte in sede di
conversione in legge del decreto-legge ed è stata resa possibile
per mezzo della ristruttura dell’articolo 88 del D.Lgs. n. 276/2003
che prevedeva già l’anticipo dell’obbligo della comunicazione ma lo
stesso era vincolato alla emanazione di un decreto
interministeriale relativo alla formulazione di un modello unico
per yutte le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro.
Con l’articolo 36-bis, comma 6, inserito in sede di conversione del
decreto-legge n. 223/2006, viene stabilito, anche, che dal 12
agosto, in caso di instaurazione di rapporto di lavoro nel settore
edile,
i datori di lavoro sono obbligati ad effettuare la
comunicazione il giorno antecedente a quello di instaurazione del
rapporto, per mezzo di documentazione avente data certa.
Sino a quando, quindi, con decreto interministeriale non sarà
emanato il modello unificato, dal 12 agosto le imprese edili
dovranno anticipare la comunicazione al Centro per l’impiego al
giorno precedente quello d’instaurazione del rapporto di lavoro
inviandola alla sezione circoscrizionale per l’impiego; la
comunicazione che deve avere data certa e che quindi deve essere
inviata con il servizio postale raccomandato, deve contenere il
nominativo del lavoratore assunto, la data dell’assunzione, la
tipologia contrattuale, la qualifica, il trattamento economico e
normativo.
Ma vediamo le sanzioni. Con l’articolo 36-bis, comma 1 del testo
modificato dalla legge di conversione n. 248/2006, vengono dati più
poteri al personale ispettivo che opera presso le direzioni del
lavoro e, pertanto,
gli ispettori potranno,
discrezionalmente,
sospendere l’attività dei cantieri in
presenza di rilevanti violazioni normative nei seguenti due casi:
- accertamento di impiego di lavoratori in “nero” in
misura pari o superiore al 20% della forza lavoro operante in
cantiere;
- accertamento di reiterate violazioni alla normativa
sulla durata massima dell’orario di lavoro e sui riposi giornalieri
e settimanali disciplinati dagli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs. n.
66/2003.
Oltre alla sospensione dell’attività dei cantieri, in caso di
violazioni accertate dopo il 12 agosto, sono previste nella legge
di conversione (art. 36-bis, comma 7) anche
sanzioni
amministrative nella misura variabile da 1.500 a 12.000 euro
per ciascun lavoratore irregolare con una maggiorazione di 150 euro
per ciascuna giornata di lavoro effettuata precisando che alla
irrogazione della sanzione amministrativa provvede la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente e che non è
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs.
23 aprile 2004, n. 124.
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