LAVORO NERO IN EDILIZIA

23/08/2006

Con la legge n. 248/2006 di conversione del decreto-legge n. 223/2006, meglio noto come Decreto Bersani, nascono una serie di obblighi nuovi nel campo dell’edilizia ed, in particolare, dal 12 agosto 2066, data di entrata in vigore della citata legge n. 248/2206, le imprese sono tenute ad anticipare al giorno che precede l’inizio del rapporto di lavoro la comunicazione al centro per l’impiego.
La misura in argomento rientra tra quelle introdotte in sede di conversione in legge del decreto-legge ed è stata resa possibile per mezzo della ristruttura dell’articolo 88 del D.Lgs. n. 276/2003 che prevedeva già l’anticipo dell’obbligo della comunicazione ma lo stesso era vincolato alla emanazione di un decreto interministeriale relativo alla formulazione di un modello unico per yutte le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro.

Con l’articolo 36-bis, comma 6, inserito in sede di conversione del decreto-legge n. 223/2006, viene stabilito, anche, che dal 12 agosto, in caso di instaurazione di rapporto di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono obbligati ad effettuare la comunicazione il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto, per mezzo di documentazione avente data certa.
Sino a quando, quindi, con decreto interministeriale non sarà emanato il modello unificato, dal 12 agosto le imprese edili dovranno anticipare la comunicazione al Centro per l’impiego al giorno precedente quello d’instaurazione del rapporto di lavoro inviandola alla sezione circoscrizionale per l’impiego; la comunicazione che deve avere data certa e che quindi deve essere inviata con il servizio postale raccomandato, deve contenere il nominativo del lavoratore assunto, la data dell’assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica, il trattamento economico e normativo.

Ma vediamo le sanzioni. Con l’articolo 36-bis, comma 1 del testo modificato dalla legge di conversione n. 248/2006, vengono dati più poteri al personale ispettivo che opera presso le direzioni del lavoro e, pertanto, gli ispettori potranno, discrezionalmente, sospendere l’attività dei cantieri in presenza di rilevanti violazioni normative nei seguenti due casi:
  • accertamento di impiego di lavoratori in “nero” in misura pari o superiore al 20% della forza lavoro operante in cantiere;
  • accertamento di reiterate violazioni alla normativa sulla durata massima dell’orario di lavoro e sui riposi giornalieri e settimanali disciplinati dagli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003.
Oltre alla sospensione dell’attività dei cantieri, in caso di violazioni accertate dopo il 12 agosto, sono previste nella legge di conversione (art. 36-bis, comma 7) anche sanzioni amministrative nella misura variabile da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare con una maggiorazione di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettuata precisando che alla irrogazione della sanzione amministrativa provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente e che non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

A cura di Paolo Oreto


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